Cassazione Penale, Sentenza n. 3919/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Policino era imputato per i reati di cui all'art. 328 c.p. per avere, in qualità di consulente tecnico d'ufficio, omesso di depositare la relazione di consulenza e di chiedere proroga in un procedimento (18/09/2013) e, in un altro procedimento (20/04/2013), omesso di consegnare la relazione e di restituire gli atti del fascicolo nonostante ripetuti solleciti. In Cassazione il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno con due motivi: (1) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la mera continuazione tra i due fatti non poteva integrare abitualità; (2) contestazione della regolarità delle notifiche/solleciti (attestando che le comunicazioni erano state consegnate a non meglio identificati "delegati"), deducendo che non era provata la sua conoscenza dei solleciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui non poteva operare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità: i giudici di merito avevano motivatamente ritenuto rilevante l'oggettiva gravità della condotta e l'intensità del dolo, dovute al reiterato rifiuto di adempiere agli obblighi e alla mancata restituzione degli atti che ha ostacolato il lavoro del consulente sostituito. Sulla presunta nullità o incompletezza delle notifiche, la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la decisività della questione: i giudici di merito avevano accertato che Policino era comunque a conoscenza dei solleciti (anche per contatti telefonici avvenuti con i giudici e con il consulente sostituito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. La condanna per i reati contestati (art. 328 c.p.) è dunque confermata in Cassazione.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen.
Norma applicata per la contestazione al consulente tecnico d'ufficio che omette di adempiere ai suoi obblighi (deposito della relazione, restituzione degli atti): la condotta omissiva e il dolo sono ritenuti sussistenti dai giudici di merito.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ricorda che la sua operatività richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/ pericolo (art. 133 c.p. richiamato). Nel caso concreto è stata esclusa per l'oggettiva gravità e l'intensità del dolo.
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale criterio di interpretazione dell'art. 131-bis: impone di considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo nella valutazione della tenuità.
art. 141 cod. proc. civ.
Norma del procedimento civile richiamata in relazione agli obblighi del consulente tecnico; la mancata consegna degli atti e la sottrazione al nuovo consulente sono elementi che integrano la responsabilità contestata.
art. 102 cod. pen.; art. 103 cod. pen.; art. 111 Cost.; art. 25 Cost.; art. 19 Reg. CE 1392/2007
Norme citate dal ricorrente a supporto di doglianze procedurali e di garanzia; la Corte di Cassazione le prende in considerazione ma ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato la loro decisività rispetto all'esito del giudizio, anche per la presenza di elementi che dimostrano la sua consapevolezza dei solleciti.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva: non basta la limitata entità del fatto, va considerata la modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.).
- La mera continuazione tra più fatti non equivale automaticamente a riconoscere 'abitualità' della condotta; i giudici devono motivare sulla gravità complessiva e sull'intensità del dolo.
- Le contestazioni circa vizi o incompletezze di notifiche devono essere prospettate come questioni decisive: il ricorrente ha l'onere di dimostrare che, se accolte, avrebbero determinato l'esito diverso del giudizio.
- La prova di una effettiva conoscenza dei solleciti (es. contatti telefonici con il giudice o con il consulente sostituito) neutralizza efficacemente le doglianze sulla modalità formale di notifica.
- Comportamenti che ostacolano l'azione del giudice o del consulente sostituito (come il rifiuto di restituire gli atti) aggravano la valutazione del dolo e rendono meno probabile l'applicazione di attenuanti o cause di non punibilità per tenuità.
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