Sentenza n. 199/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 78 (prot. n. 28102) del 18/04/2023, con la quale il Comune di Campobasso ha irrogato la sanzione di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001; - di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo: la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981; l'assenza di un previo formale accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione; la decadenza dal potere sanzionatorio per omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981; la mancata previa adozione dell'atto di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; l'erroneità dei criteri utilizzati per quantificare la sanzione, asseritamente fondati su una deliberazione comunale riferita ad altre fattispecie edilizie; l'illegittima irrogazione della sanzione al proprietario formale, anziché ai soli autori materiali dell'abuso. Il manufatto abusivo non era stato demolito nonostante l'ordinanza di demolizione del 2017 e il Comune aveva effettuato sopralluoghi, diffidato reiteratamente gli interessati e formalmente attestato l'inottemperanza nel 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato la sanzione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 come misura afflittiva e coercitiva indiretta, distinta dall'ordine di demolizione ma fondata sulla mancata ottemperanza a quest'ultimo. L'illecito omissivo è permanente e la prescrizione quinquennale decorre soltanto dalla demolizione, mai avvenuta nel caso concreto. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'irrogazione della sanzione, il verbale della Polizia Municipale e ha escluso la necessità di un autonomo e distinto atto formale di accertamento o della sua notificazione entro novanta giorni: la disciplina dell'art. 14 l. 689/1981 non è applicabile in tale forma, mentre l'art. 31 d.P.R. 380/2001 richiede la previa notificazione dell'accertamento solo ai fini dell'immissione in possesso e della trascrizione dell'acquisizione. L'accertamento dell'inottemperanza può inoltre essere contenuto nello stesso provvedimento sanzionatorio. La mancata previa acquisizione del bene non incide sulla legittimità della sanzione, poiché l'acquisto comunale si verifica ipso iure alla scadenza del termine e l'atto di acquisizione ha natura dichiarativa e funzione di titolo per possesso e trascrizione. È stata ritenuta legittima la quantificazione di 20.000 euro, poiché il calcolo secondo la deliberazione comunale produceva un importo superiore al massimo edittale e la sanzione è stata quindi limitata al tetto legale. Infine, il proprietario può essere destinatario dell'ordine di demolizione e della sanzione per inottemperanza, anche se non autore materiale dell'abuso, quando non dimostri la propria estraneità e l'adozione di iniziative effettive per ottenere il ripristino. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria.
La disposizione disciplina una sanzione pecuniaria afflittiva conseguente alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; l'inottemperanza integra un illecito omissivo permanente e la sanzione può essere irrogata dopo il relativo accertamento, anche con atto separato o nello stesso provvedimento sanzionatorio.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria è di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro.
La sanzione è dovuta per la constatata inottemperanza all'ordine di demolizione e può essere determinata fino al massimo edittale; nel caso concreto era legittima l'applicazione di 20.000 euro.
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
La mancata ottemperanza comporta l'acquisizione ipso iure del bene al patrimonio comunale; l'accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa e costituisce titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione, senza essere condizione costitutiva dell'acquisto.
art. 28 l. 689/1981
La prescrizione della pretesa sanzionatoria non decorre dalla mera scadenza del termine assegnato per demolire, poiché l'inottemperanza è un illecito permanente; il termine decorre dalla cessazione dell'illecito, coincidente con la demolizione.
art. 14 l. 689/1981
La disciplina della contestazione e della notificazione entro novanta giorni non si applica, nei termini invocati dai ricorrenti, alla sanzione edilizia ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità costituisce una delle ipotesi che impediscono l'acquisizione del bene per inottemperanza, secondo i principi richiamati dall'Adunanza Plenaria.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppone la constatata inottemperanza all'ordine di demolizione e costituisce una misura afflittiva distinta dall'ordine di demolizione, non una sanzione per la mera realizzazione dell'abuso edilizio.
- L'inottemperanza all'ordine di demolizione integra un illecito amministrativo omissivo permanente; pertanto, la prescrizione della sanzione pecuniaria decorre dalla cessazione dell'inottemperanza, normalmente coincidente con la demolizione, e non dalla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Ai fini dell'irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è sufficiente che l'inottemperanza sia constatata, anche mediante verbale della polizia municipale o nello stesso provvedimento sanzionatorio; non è necessario un autonomo atto di accertamento notificato entro novanta giorni ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
- L'acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale si verifica ipso iure alla scadenza del termine per demolire; il successivo accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa e serve quale titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione, sicché la previa adozione di un atto di acquisizione non costituisce presupposto dell'irrogazione della sanzione pecuniaria.
- Il proprietario destinatario dell'ordine di demolizione può essere assoggettato alla sanzione per inottemperanza anche se non ha realizzato materialmente l'abuso, salvo che dimostri la propria completa estraneità e l'adozione di iniziative concrete ed efficaci volte a ottenere la demolizione o a impedire la permanenza dell'abuso.
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