Cassazione Penale, Sentenza n. 5194/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Er Ramy Abderrahman ha impugnato per presunto difetto di motivazione nella mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando la sua incensuratezza e l'assenza di precedenti di polizia. Kamal Eddahraouy ha dedotto violazioni di legge in relazione al riconoscimento della recidiva: (1) la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente la recidiva specifica nonostante l'affidamento in prova ai servizi sociali per precedenti reati specifici e senza accertare l'esito positivo della misura; (2) avrebbe applicato l'aumento per recidiva infraquinquennale nonostante tale circostanza fosse stata esclusa in primo grado e alcune precedenti condanne fossero divenute contravvenzioni o depenalizzate
La decisione
Il ricorso di Er Ramy Abderrahman è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende. Il ricorso di Kamal Eddahraouy è stato in parte accolto: la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva (sia specifica che infraquinquennale) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, contestando la mancata considerazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza attestante l'esito positivo dell'affidamento in prova e rilevando un illegittimo reformatio in peius sulla recidiva infraquinquennale
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma che individua i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibili e fondate le censure di Eddahraouy ai sensi della lett. b) e ha dichiarato inammissibile il motivo di Er Ramy proposto ai sensi della lett. e) per manifesta infondatezza
art. 99 cod. pen.
Riguarda l'aumento di pena per la recidiva; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aumento per recidiva infraquinquennale fosse illegittima se contraria alla decisione di primo grado (divieto di reformatio in peius)
art. 106 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione degli effetti della misura alternativa e della recidiva specifica come parametro di lettura delle precedenti condanne
legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma sul trattamento dei condannati e sulle misure alternative; la Corte ha osservato che l'eventuale esito positivo dell'affidamento in prova è decisivo per escludere l'efficacia delle condanne ai fini della recidiva
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 (1°, 4°, 5° commi), art. 80
Norme sul trattamento delle sostanze stupefacenti, riferite ai reati contestati agli imputati e oggetto della valutazione sulla rilevanza ai fini della recidiva
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato per ricordare che l'assenza di precedenti non determina automaticamente la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti per ragioni di carattere sistematico della condotta
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione delle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata nei confronti di Er Ramy
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)
Richiamato per la disciplina del rito a trattazione scritta seguito in Cassazione
Massime di principio
- La recidiva specifica non può essere valutata tenendo conto di condanne i cui effetti penali siano estinti dall'esito positivo di una misura alternativa come l'affidamento in prova; il giudice deve espressamente valutare e motivare l'esito di tale misura, anche attraverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
- Non è consentito alla Corte d'appello, in sede di gravame, aumentare la posizione soggettiva dell'imputato in peius rispetto a quanto deciso in primo grado (divieto di reformatio in peius) riguardo profili come la recidiva infraquinquennale
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede l'esame puntuale di ogni elemento proposto dall'imputato, purché la decisione contenga una motivazione che indichi le ragioni ostative e le circostanze considerate prevalenti
- In caso di dubbio sull'efficacia penale di precedenti condanne (ad es. trasformazione in contravvenzione o depenalizzazione), il giudice deve verificare la natura formale e sostanziale delle condanne pregresse prima di valorizzarle ai fini della recidiva
- Se la Cassazione annulla limitatamente alla valutazione della recidiva, la decisione è rimessa ad altra sezione della Corte d'appello per evitare il rischio di reformatio in peius e per consentire una nuova e completa istruttoria sul punto
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