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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-283/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 14 May 2025. — Sumol + Compal Marcas, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark It’s B – Earlier national figurative mark B! – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-283/24

Giurisprudenza europea62024TJ0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto "It’s B" e il marchio anteriore portoghese "B!". Pur a fronte di prodotti in parte identici, la Corte rileva che la somiglianza tra i segni è solo bassa, perché l’elemento comune è la sola lettera "b", dotata di debole carattere distintivo. Le differenze complessive di struttura, grafica e pronuncia prevalgono e impediscono di ritenere integrato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Opposizione a registrazione di marchio UE figurativo: la sola presenza della lettera comune "b", in un contesto di segni complessivamente diversi e con scarsa distintività dell’elemento comune, non basta a fondare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il marchio figurativo richiesto "It’s B" sia registrabile nonostante l’opposizione fondata sul precedente marchio figurativo portoghese "B!", in particolare: se i segni siano simili sotto il profilo visivo e fonetico; quale peso attribuire alla lettera comune "b"; e se, alla luce dell’identità dei prodotti, sussista un rischio di confusione per il pubblico rilevante ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, anche in presenza di prodotti identici, non vi è rischio di confusione quando i segni considerati nel loro insieme presentano differenze visive e fonetiche chiaramente percepibili e coincidono soltanto in un elemento comune debolmente distintivo, quale una singola lettera non altamente stilizzata; in tali condizioni l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e identità dei prodotti non è sufficiente a imporre il rigetto della domanda di marchio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione a marchio UE figurativo: "It’s B" contro "B!"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione fondata su un marchio nazionale anteriore portoghese. La controversia concerne la registrazione di un marchio figurativo per bevande alcoliche e analcoliche e l’applicazione del criterio del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il segno richiesto da Bosca Cora SpA era un marchio figurativo costituito dagli elementi testuali "it’s" e "b", accompagnati da una stella nera. I prodotti rivendicati appartenevano alle classi 32 e 33 della classificazione di Nizza e comprendevano, tra l’altro, bibite, bevande fermentate e vari prodotti alcolici a base di vino, malto e tè.

Sumol + Compal Marcas S. A. ha proposto opposizione sulla base del marchio figurativo portoghese anteriore n. 597 678, composto dalla lettera "b" stilizzata e da un punto esclamativo la cui linea verticale ricordava una foglia. Il marchio anteriore copriva prodotti delle classi 30 e 32, in particolare bevande analcoliche e altri prodotti correlati.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione ritenendo sussistente un rischio di confusione, anche per associazione, per il pubblico anglofono. La commissione di ricorso, invece, ha riformato tale decisione e ha respinto l’opposizione integralmente, considerando insufficiente la sola presenza della lettera comune "b" a compensare le rilevanti differenze visive e fonetiche.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente contestava in sostanza:

  • la valutazione della somiglianza visiva e fonetica dei segni;
  • il peso attribuito all’elemento comune "b";
  • la valutazione globale del rischio di confusione, soprattutto alla luce dell’identità dei prodotti e del principio di interdipendenza.

Non erano invece oggetto di contestazione effettiva gli accertamenti relativi al pubblico rilevante, identificato nel pubblico portoghese in generale con un livello medio di attenzione, né la conclusione secondo cui non era possibile un confronto concettuale, poiché i segni non avevano un significato chiaro in relazione ai prodotti.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Viene richiamato anche l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), per definire i marchi anteriori nazionali.

Sul piano metodologico, il Tribunale ribadisce i principi consolidati:

  • la valutazione del rischio di confusione è globale;
  • occorre considerare l’impressione d’insieme prodotta dai segni;
  • gli elementi distintivi e dominanti assumono rilievo centrale;
  • la somiglianza dei segni e quella dei prodotti sono fattori interdipendenti, ma non in modo meccanico.

Valutazione della distintività dei segni

Il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso circa i singoli elementi dei segni. Nel marchio anteriore, la foglia integrata nel punto esclamativo è percepita come riferimento a ingredienti naturali o come messaggio laudativo. Nel marchio richiesto, la stella è vista come elemento decorativo, mentre "it’s" è inteso dal pubblico con conoscenze basilari di inglese come contrazione di "it is", riferita alla lettera successiva.

L’elemento comune "b" è considerato debolmente distintivo, poiché si tratta di una singola lettera non fortemente stilizzata e non accompagnata da elementi figurativi particolarmente elaborati. Il Tribunale sottolinea che un elemento debolmente distintivo non può essere ignorato, ma incide meno sulla comparazione complessiva.

Somiglianza visiva

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza solo bassa. I segni differiscono nella loro struttura complessiva, nella lunghezza e nella stilizzazione grafica: il marchio anteriore contiene la sola lettera "b" con punto esclamativo a forma di foglia, mentre il marchio richiesto include la locuzione "it’s", la lettera "b" e una stella.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, per segni molto brevi, le differenze sono percepite più facilmente dal consumatore. Pertanto, la sola coincidenza nella lettera "b" non può innalzare la somiglianza visiva a un livello medio o elevato.

Somiglianza fonetica

Anche la somiglianza fonetica viene ritenuta bassa. Il marchio anteriore è pronunciato come la lettera "b", mentre il marchio richiesto come "it’s b"; la presenza di "it’s" non viene considerata trascurabile e impedisce di ridurre la comparazione alla sola lettera comune.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui i consumatori finirebbero per chiedere semplicemente un "B beverage". Il fatto che l’elemento "it’s" richiami ciò che segue non significa che venga ignorato nella percezione del segno.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur riconoscendo che i prodotti sono identici e che, nel settore interessato, conta anche la somiglianza fonetica perché i prodotti vengono spesso ordinati oralmente, il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione.

Viene precisato che il principio di interdipendenza non impone automaticamente una conclusione favorevole all’opponente: anche con prodotti identici può mancare il rischio di confusione se la somiglianza tra i segni è bassa. Inoltre, quando i segni coincidono in un elemento comune debolmente distintivo, la probabilità di confusione è normalmente limitata.

Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza sui marchi composti da una sola lettera: riconoscere la confondibilità nel caso di una lettera comune, differenziata da altri elementi e da una diversa stilizzazione, rischierebbe di attribuire un monopolio di fatto su una lettera dell’alfabeto per una certa gamma di prodotti. L’opposizione serve a evitare la confusione, non a impedire ogni altro marchio che contenga la stessa lettera.

Dispositivo e riparto delle spese

Il ricorso è respinto integralmente. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente Bosca Cora SpA; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non era stata richiesta la condanna alle spese in caso di mancata udienza.

Principi pratici per l’operatore

La decisione conferma che, nelle opposizioni basate su segni molto brevi o su lettere singole, la valutazione deve concentrarsi sull’impressione complessiva e sulla distintività reale dell’elemento comune. In presenza di una lettera poco distintiva e di ulteriori elementi grafici e verbali chiaramente differenzianti, l’identità dei prodotti non basta, da sola, a fondare il rischio di confusione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionedistintività del segnosettore bevande

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