Cassazione Civile, Ordinanza n. 22748/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda l'illegittima negoziazione di un assegno bancario di traenza non trasferibile, emesso da una banca in favore di un beneficiario, spedito per posta ordinaria dalla società emittente/creditrice, sottratto durante il recapito e incassato da soggetti non legittimati presso una filiale della banca negoziatrice. La Corte d'appello aveva ritenuto concorrenti le colpe della società mittente, per avere scelto una modalità di spedizione ritenuta rischiosa, e della banca negoziatrice, per non aver assolto l'onere di diligente identificazione del presentatore, escludendo invece responsabilità della banca trattaria. La società assicuratrice ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. per l'affermazione del proprio concorso di colpa e violazione degli artt. 83 e 84 d.P.R. 156/1973 sulla spedizione postale dell'assegno, oltre a omesso esame di fatto decisivo. La banca negoziatrice ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 43 r.d. 1736/1933 per la propria responsabilità; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa mancata tempestiva attivazione della società mittente verso la banca; violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933 per la responsabilità della banca trattaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi della società mittente, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche non trasferibile, espone volontariamente il mittente a un rischio idoneo a integrare concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. in caso di sottrazione e pagamento a soggetto non legittimato. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del ricorso incidentale: quanto alla banca negoziatrice, ha confermato che la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento in fatto sulla sua colpa nell'identificazione del presentatore e che essa non aveva fornito la prova liberatoria dell'esatto adempimento richiesta dall'art. 1218 c.c.; quanto al vizio motivazionale, ha escluso che vi fosse un omesso esame di un fatto storico decisivo, rilevando che si trattava piuttosto di censura sulla valutazione delle prove; quanto alla banca trattaria, ha ribadito l'insindacabilità in cassazione della valutazione di merito che aveva escluso la sua responsabilità in stanza di compensazione. Le spese della fase di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1227, comma 1, c.c.
La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, in caso di sottrazione e incasso da parte di terzi, può integrare concorso di colpa del mittente perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza professionale della banca negoziatrice va valutata in relazione all'identificazione del presentatore e alle circostanze anomale della presentazione del titolo.
art. 1218 c.c.
Il debitore/istituto che invoca l'adempimento deve fornire prova liberatoria dell'esatto adempimento; in difetto, la responsabilità contrattuale resta affermata.
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736
Richiamato per la responsabilità connessa al pagamento di assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario; la Corte ne esclude l'applicazione alla banca trattaria in stanza di compensazione sulla base dell'accertamento di merito.
art. 83 d.P.R. 156/1973
Invocato dalla ricorrente principale in tema di spedizione postale del titolo, ma il ricorso è stato respinto perché la scelta della spedizione ordinaria resta fonte di concorso di colpa.
art. 84 d.P.R. 156/1973
Invocato in relazione alla spedizione per posta dell'assegno; la censura è stata ritenuta infondata alla luce del principio sul concorso di colpa del mittente.
art. 360 c.p.c.
Il sindacato ex n. 5 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di riesaminare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione; nel caso concreto le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle parti ricorrenti.
Massime di principio
- La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, può integrare concorso colposo del mittente quando il titolo venga sottratto e incassato da un soggetto non legittimato, perché tale modalità di invio espone volontariamente il bene a un rischio evitabile.
- Nella responsabilità della banca negoziatrice per pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, la diligenza professionale deve essere valutata non solo sull'identificazione formale del presentatore, ma anche sulle circostanze anomale che rendano oggettivamente sospetta l'operazione.
- In sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove o la pretesa insufficienza della motivazione.
- La responsabilità contrattuale del soggetto tenuto a un corretto controllo sul titolo non è esclusa se egli non fornisce la prova liberatoria dell'esatto adempimento imposta dall'art. 1218 c.c.
- La responsabilità della banca trattaria in stanza di compensazione non può essere affermata in cassazione se la censura mira a rivalutare accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito, ove la motivazione sul punto sia riconoscibile e non meramente apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22674/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →