Sentenza n. 5376/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione: a) della Delibera Presidenziale n. 158 del 25.05.2026, avente a oggetto l’approvazione dell’avviso e l’indizione della selezione pubblica ex art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 per l’Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali”; b – ove occorra e per quanto di ragione, della nota/atto di indirizzo presidenziale prot. n. 16574 del 21.05.2026, richiamata nella Delibera n. 158/2026 quale atto presupposto e non conosciuta dal ricorrente; c - della nota presidenziale prot. n. 20546 del 24.06.2026, di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e della diffida del 28.05.2026, anche per vizi propri; d - ove occorra e per quanto di ragione, della Delibera Presidenziale n. 121 del 30 aprile 2026, relativa al macroassetto organizzativo, nella parte rilevante ai fini della copertura dell’Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali”; e - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusi l’avviso di selezione, gli atti istruttori, i verbali, eventuali provvedimenti di ammissione, graduatoria e conferimento dell’incarico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere di approvazione e indizione di una selezione pubblica per l’Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali”, atti presupposti e nota di rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la Delibera Presidenziale n. 158 del 25 maggio 2026, con cui l’Autorità ha approvato l’avviso e indetto una selezione pubblica ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001 per l’Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali”. Ha contestato inoltre, ove occorrenti, l’atto di indirizzo presidenziale del 21 maggio 2026, la delibera sul macroassetto organizzativo del 30 aprile 2026, la nota del 24 giugno 2026 di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e gli ulteriori atti della selezione. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In corso di causa, il 9 settembre 2026, il ricorrente ha notificato all’Amministrazione un atto di integrale rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, senza esaminare nel merito le censure contro gli atti della selezione. La rinuncia, notificata all’Amministrazione un giorno prima dell’udienza e quindi senza rispettare il preavviso di almeno dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a., non è stata trattata come rinuncia processuale formalmente efficace; il giudice l’ha però considerata un atto univoco idoneo, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, a fornire prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001
avente a oggetto l’approvazione dell’avviso e l’indizione della selezione pubblica ex art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 per l’Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali”
La disposizione è indicata come base normativa della selezione pubblica impugnata; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale, poiché definisce il giudizio per improcedibilità.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti del giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia processuale deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; il mancato rispetto di tale termine impedisce di trattarla secondo le formalità ordinarie della rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione della causa
Anche una rinuncia non conforme alle formalità prescritte può essere valorizzata, quale atto univoco, come argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
la suindicata rinuncia, non notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza, integri atto univoco da cui trarre argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione della causa e che, pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto d’interesse ex art. 35, co.1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, sopravviene il difetto d’interesse alla prosecuzione del giudizio; tale situazione può essere desunta anche dalla rinuncia non formalmente efficace.
art. 60 c.p.a.
Richiamato l’avvio dato alle parti presenti e riportato in verbale, in ordine alla possibile definizione del giudizio ex art. 60, c.p.a.
La sentenza dà atto dell’avviso alle parti presenti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; il testo non formula ulteriori principi applicativi sulla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti meno di dieci giorni prima dell’udienza non rispetta la formalità prevista dall’art. 84, comma 3, c.p.a. e non opera come rinuncia processuale secondo tale disposizione.
- La rinuncia tardivamente notificata può comunque costituire, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiarare il ricorso improcedibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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