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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 3335 - Comm. Trib. Prov. Milano

ART. 20 D.P.R. 131/1986 - CONCATENAZIONE OPERAZIONI - CAUSA REALE - Imposta proporzionale - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La massima afferma che, ai fini dell’imposta di registro, occorre valutare la causa reale e gli effetti giuridici effettivamente perseguiti, anziché fermarsi al titolo o alla forma apparente degli atti. Tale valutazione può riguardare anche più pattuizioni concluse in momenti diversi. Non sono però riportati l’esito del giudizio, le statuizioni sulle spese o ulteriori dettagli del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riporta soltanto una massima relativa all’art. 20 del D.P.R. 131/1986 e non descrive il caso concreto: non sono indicati le parti, gli atti impugnati, le operazioni contestate, le pretese fiscali né i motivi del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la prevalenza che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attribuisce alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, impone di considerare preminentemente la causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali.

    Per l’applicazione dell’imposta di registro, gli atti vanno qualificati considerando la loro natura ed i loro effetti giuridici effettivi e la causa reale dell’operazione. È quindi possibile valutare unitariamente una pluralità di pattuizioni non contestuali quando esse concorrono a realizzare la regolamentazione degli interessi concretamente perseguita dalle parti.

Massime di principio

  • La denominazione o la forma esteriore attribuita dalle parti agli atti non è, da sola, decisiva per la loro qualificazione ai fini dell’imposta di registro: conta la sostanza giuridica dell’operazione.
  • Quando più accordi, anche stipulati in momenti diversi, concorrono a un’unica regolamentazione degli interessi, la loro valutazione può tener conto della causa reale complessiva e degli effetti concretamente perseguiti.
  • Il testo fornito enuncia un criterio interpretativo, ma non contiene elementi sufficienti per stabilire l’esito concreto della controversia o individuare quale parte abbia vinto.

Testo integrale

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