Cassazione Civile, Ordinanza n. 06179/2024 del 07/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento, con cui erano richiamate cartelle e ruoli non notificati, davanti al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: la decisione di merito, pur avendo una motivazione che sembrava favorevole al contribuente, nel dispositivo annullava solo l'intimazione senza statuire espressamente sull'annullamento delle cartelle. In appello il contribuente deduceva, tra l'altro, la prescrizione delle pretese portate dalle cartelle e la nullità dell'intimazione; l'agente della riscossione proponeva appello incidentale per il riconoscimento della legittimità degli atti. Nel corso del giudizio il contribuente cercava di far valere un giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti, relativo alle medesime cartelle, ma la CTR ritenne tardiva la produzione del documento che lo comprovava e non esaminò nel merito l'eccezione di giudicato. Contro la sentenza d'appello il contribuente propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del procedimento per mancata fissazione della pubblica udienza e violazione del contraddittorio, nonché erronea declaratoria di tardività delle memorie/documenti; 2) violazione delle norme sul giudicato e sull'ammissibilità in cassazione della produzione documentale idonea a provarlo; 3) falsa applicazione delle norme sul giudicato e sull'interpretazione della legge, sostenendo che l'erronea esistenza/inesistenza del giudicato integrasse errore di diritto; 4) falsa applicazione delle norme sulla prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni, nonché omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione. Successivamente, però, il contribuente ha comunicato che la stessa CTR, in separato giudizio di revocazione promosso per errore di fatto, aveva revocato la sentenza d'appello impugnata e accolto la revocazione, riconoscendo il giudicato esterno e determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto decisivo che, nelle more, la sentenza della CTR oggetto di impugnazione fosse stata revocata dal medesimo giudice regionale a seguito di revocazione ex art. 395 c.p.c., con conseguente venir meno della pronuncia contro cui era rivolto il ricorso per cassazione. La Corte ha affermato che, quando pende contemporaneamente il giudizio di cassazione e quello di revocazione, la revoca della decisione impugnata in cassazione determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto attuale di interesse. Le spese sono state compensate integralmente, proprio per la sopravvenuta carenza di interesse, ed è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, ma nel rispetto dei termini e delle modalità previste per il giudizio di primo grado tramite il rinvio all'art. 61.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiama le norme relative al giudizio di primo grado anche nel giudizio di appello tributario, con conseguente applicazione dei termini di deposito dei documenti e delle memorie.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Il deposito di documenti e memorie deve avvenire entro i termini stabiliti, ossia fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza.
art. 24 d.lgs. 546/1992
Richiamato quanto alle formalità di deposito dei documenti nel processo tributario.
art. 31 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla discussione in pubblica udienza.
art. 33 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla celebrazione dell'udienza nel processo tributario.
art. 101 c.p.c.
Invocato a tutela del principio del contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa e di partecipazione al processo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per la disciplina del giudicato formale.
art. 326 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni e dei termini.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul giudicato e sulle impugnazioni.
artt. 2907-2909 c.c.
Richiamati in relazione all'efficacia del giudicato e alla tutela giurisdizionale del diritto.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione delle norme sul giudicato.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente come criterio di interpretazione legale, riferito all'esistenza e portata del giudicato.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione e sul riparto dell'onere probatorio.
art. 5 d.l. 953/1982
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione delle pretese tributarie.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione quinquennale.
art. 28 l. 689/1981
Richiamato nel motivo sulla prescrizione delle sanzioni.
art. 20 d.lgs. 472/1997
Richiamato nel motivo sulla prescrizione delle sanzioni tributarie.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo per lamentare omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
art. 395 c.p.c.
Richiamato per il ricorso per revocazione fondato sull'errore di fatto processuale; la revocazione della sentenza d'appello ha eliminato l'interesse al ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 83 d.l. 18/2020
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina emergenziale del processo e alle modalità di trattazione dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.
art. 4, comma 1, d.l. 119/2018
Richiamato dall'Agenzia per dedurre la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle annullate.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario l'interesse ad impugnare deve esistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se la sentenza impugnata viene successivamente revocata o comunque perde efficacia, il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando pende contemporaneamente il giudizio di cassazione e il giudizio di revocazione contro la stessa sentenza, l'accoglimento della revocazione da parte del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata in cassazione fa venir meno l'oggetto dell'impugnazione di legittimità.
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa, ma deve rispettare i termini processuali di deposito previsti dal d.lgs. 546/1992; la possibilità di depositare nuovi documenti non elimina il rispetto delle scansioni temporali fissate per le memorie e i documenti.
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento pregiudiziale rispetto al ricorso per cassazione quando mira a rimuovere la sentenza impugnata, perché la cassazione presuppone l'esistenza attuale del provvedimento da scrutinare.
- Se la sentenza impugnata viene revocata e la materia del contendere viene meno, la conseguenza processuale è l'inammissibilità del ricorso per cassazione e la compensazione delle spese può essere giustificata dalla sopravvenienza che ha inciso sull'interesse ad agire.
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