Sentenza del 20/07/2017 n. 4919 - Comm. Trib. Prov. Milano
Invito dell'Ufficio al contribuente ad esibire atti, documenti, libri e registri - Mancata tempestiva esibizione - Preclusioni per il contribuente nelle successive fasi del procedimento - Rileva con limitazioni - Genericità della richiesta e da cause non imputabili al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione della preclusione prevista per la mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta dall'Ufficio, sostenendo che tale preclusione non potesse operare in modo automatico. In particolare, la limitazione non è applicabile quando l'invito dell'Amministrazione sia generico e non individui con precisione i documenti richiesti, oppure quando il contribuente dimostri che la mancata tempestiva produzione sia dipesa da una causa a lui non imputabile.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la preclusione all'utilizzo successivo di notizie, dati, atti, libri e registri non esibiti tempestivamente non ha carattere assoluto. Essa opera solo quando la richiesta dell'Ufficio sia sufficientemente specifica e il contribuente non dimostri l'esistenza di un impedimento non imputabile. In presenza di una richiesta generica o di un'impossibilità oggettiva e non colpevole, la documentazione può essere utilizzata nelle successive fasi dell'accertamento o del contenzioso.
Norme richiamate
Norme tributarie sulle preclusioni derivanti dalla mancata esibizione di documenti
La preclusione al contribuente di utilizzare in sede di accertamento o in fase contenziosa notizie, dati, atti, libri e registri non tempestivamente esibiti o trasmessi all'Ufficio non è una preclusione di tipo assoluto.
La sanzione processuale della inutilizzabilità dei documenti non opera automaticamente: è necessario verificare sia la specificità della richiesta dell'Ufficio sia l'eventuale imputabilità al contribuente della mancata produzione.
Massime di principio
- Una richiesta documentale dell'Amministrazione finanziaria deve individuare in modo chiaro e specifico gli atti, i documenti, i libri o i registri richiesti; una richiesta generica non dovrebbe normalmente determinare la preclusione della successiva produzione.
- La mancata esibizione tempestiva non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della documentazione: il contribuente può superare la preclusione dimostrando che l'inadempimento è dipeso da una causa oggettiva e non imputabile.
- È opportuno conservare prova delle difficoltà incontrate e comunicare tempestivamente all'Ufficio eventuali impedimenti, chiedendo una proroga o precisazioni sulla documentazione richiesta.
- La preclusione è quindi interpretata in modo rigoroso ma non assoluto, poiché mira a sanzionare l'inerzia colpevole del contribuente e non situazioni determinate da richieste equivoche o da impedimenti indipendenti dalla sua volontà.
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