Cassazione Penale, Sentenza n. 34245/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e carenza motivazionale sulle esigenze cautelari, con la censura che il pericolo di reiterazione è stato dedotto genericamente dal contesto "mafioso" non contestato al ricorrente e senza adeguata valutazione della distanza temporale e dell'assenza di precedenti specifici; (2) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi in relazione al reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990), insistendo che lo Steri avrebbe avuto solo contatti sporadici e forniture occasionali, senza rapporti con i vertici e senza elementi concreti per ritenere una partecipazione stabile; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto ai reati "fine" (art. 73 d.P.R. 309/1990), con contestazioni puntuali sull'interpretazione delle intercettazioni, sulla mancata prova di singole cessioni contestate, sulla duplicazione di capi e sulla mancata riconducibilità a lui di 157 grammi di cocaina.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione prognostica del Tribunale del Riesame circa il pericolo di reiterazione, che può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti nel tempo, nonché congrua la valutazione sull'inidoneità di misure meno afflittive. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il quadro indiziario per la qualificazione della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevando che non è necessaria la conoscenza reciproca fra tutti gli associati e che un apporto anche temporalmente limitato può integrare l'adesione associativa quando gli elementi convergono in contributo concreto. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione complessiva degli elementi istruttori rientrano nella valutazione di merito e che il Tribunale del Riesame ha dato conto in modo logico e congruo degli elementi che consentono di ritenere i gravi indizi (anche in ordine ai 157 grammi). Il ricorso è quindi stato dichiarato infondato e rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reiterazione ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tenendo conto delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto; tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore la distanza temporale dai fatti
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede la conoscenza reciproca tra tutti gli associati: è sufficiente la volontà consapevole di partecipare, insieme ad almeno altre due persone, a una struttura criminosa; un contributo anche temporalmente limitato può integrare la partecipazione se è concreto e idoneo al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Raggruppa i reati "fine" connessi al traffico di sostanze stupefacenti; la presenza di gravi indizi in relazione a tali reati può essere desunta da un complesso di elementi investigativi quali intercettazioni e osservazioni, valutati nel loro insieme
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione rilevante ai fini cautelari può essere fondato sulle modalità e sulla professionalità della condotta anche quando i fatti siano remoti, purché la motivazione sia prognostica e adeguatamente argomentata
- Per il reato associativo di narcotraffico non è necessaria la prova di contatti diretti con i vertici: conta la consapevolezza e la volontà di partecipare e un contributo concreto anche limitato temporalmente può essere sufficiente
- Le intercettazioni con linguaggio criptico o cifrato sono questione di fatto e la loro interpretazione spetta al giudice di merito; la Corte di legittimità controlla la congruenza logica della motivazione ma non ritrattazioni di valutazioni probatorie
- Nel giudizio di legittimità avverso misure cautelari la Corte verifica che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni che hanno determinato la valutazione dei gravi indizi, controllando il rispetto dei canoni della logica e del diritto, senza riapprezzare integralmente le prove
- La scelta di misure meno afflittive deve essere specificamente motivata e dimostrare l'idoneità a impedire le esigenze cautelari emerse; l'adozione di misure alternative può essere esclusa se il contesto indiziario e il rischio di comunicazione/inquinamento rendono necessario un intervento più afflittivo
- L'atomizzazione delle contestazioni da parte della difesa non obbliga il giudice a neutralizzare la valutazione complessiva degli elementi: il vaglio deve poter essere anche globale e convergente sugli stessi elementi indiziari
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