Sentenza n. 235/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura – U.T.G. della Provincia di Campobasso il 06.05.2026, notificato il 07.05.2026, prot. uscita n. 0032263 del 06.05.2026, con il quale è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza a carico dell’interessato, con l’obbligo di lasciare il centro di accoglienza in cui era ospitato, nelle successive 48 ore, nonché per l'annullamento del silenzio rifiuto delle misure di accoglienza per titolari di protezione Sistema “Sai”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, con obbligo di lasciare il centro entro 48 ore, e silenzio sull'istanza di inserimento nel Sistema SAI
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 6 maggio 2026 e il silenzio-rifiuto sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per titolari di protezione del Sistema SAI. Ha dedotto un unico motivo, articolato nella violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per mancata o carente motivazione, nell'eccesso di potere per carenze istruttorie e sviamento, nonché nella violazione o falsa applicazione del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 1-sexies del d.l. 416/1989, conv. dalla l. 39/1990. In concreto, ha lamentato che la Prefettura, dopo avere trasmesso la segnalazione al SAI il 24 aprile 2026, avrebbe atteso soltanto due settimane, anche in presenza di giorni festivi, senza consentire un'adeguata valutazione della possibilità di inserimento in un progetto territoriale; ha inoltre rilevato che il SAI non aveva ancora riscontrato la richiesta. L'Amministrazione ha dedotto l'infondatezza delle censure, evidenziando di avere tempestivamente richiesto l'inserimento e che il Servizio Centrale aveva successivamente comunicato l'inserimento del ricorrente in uno specifico progetto SAI l'11 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha rilevato che il ricorso riguardava esclusivamente la tempestività dell'inserimento nel sistema SAI e non contestava la natura vincolata della cessazione delle misure di accoglienza conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. Poiché, nelle more del giudizio, il ricorrente è stato inserito in un progetto territoriale SAI in data 11 maggio 2026, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., conformemente alla dichiarazione della parte ricorrente e alle conclusioni dell'Amministrazione. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa interlocuzione con le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale nelle more del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della censura di mancata o carente motivazione; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
d.lgs. 142/2015
Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle misure di accoglienza; il giudice non ha definito nel merito la relativa censura.
art. 1-sexies d.l. 416/1989, conv. l. 39/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alle misure di accoglienza del Sistema SAI; il giudice non ha definito nel merito la relativa censura.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione o il sistema amministrativo competente realizza integralmente la prestazione sostanziale richiesta dal ricorrente, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione sull'atto impugnato o sul silenzio contestato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché esaminare nel merito le censure.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, non la mera eliminazione formale dell'atto o una soddisfazione solo parziale dell'interesse dedotto in giudizio.
- Se il ricorso contesta esclusivamente la tempestività dell'inserimento in una misura di accoglienza e, nelle more, l'interessato viene effettivamente inserito nel progetto richiesto, la sopravvenuta ammissione può integrare la piena soddisfazione della pretesa e determinare la cessazione della materia del contendere.
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