Cassazione Civile, Ordinanza n. 26872/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
La controversia
La controversia nasce dall'uso, da parte di altre imprese operanti nel settore vinicolo/agricolo, del termine "borro" in marchi e segni distintivi per la commercializzazione di vini. La titolare del marchio "Il Borro" aveva agito sostenendo che tali usi integrassero contraffazione del marchio comunitario e concorrenza sleale. La corte d'appello aveva però confermato il rigetto delle domande, qualificando il segno come marchio debole perché fondato su un termine comune dell'idioma toscano indicativo di una conformazione del terreno, ritenendo sufficiente, per escludere il rischio di confusione, la presenza di elementi grafici e denominativi ulteriori. La ricorrente principale ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul marchio, assumendo che "Il Borro" dovesse essere considerato marchio forte, non essendo descrittivo dei vini e dovendosi valorizzare l'uso protratto e la notorietà del segno; 2) violazione delle norme sulla tutela del marchio comunitario, sostenendo che, se il marchio fosse stato qualificato come forte, il rischio di confusione avrebbe dovuto essere affermato in astratto e non escluso per la presenza di accorgimenti esteriori; 3) violazione dell'art. 2598 c.c., perché la concorrenza sleale per uso di segni simili non richiederebbe ulteriori elementi di contorno oltre alla confondibilità. Le ricorrenti incidentali hanno invece censurato la compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondato il primo motivo perché il termine "borro" è un vocabolo di uso comune che indica una conformazione del terreno e dunque sorregge un marchio debole, la cui tutela è più limitata; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché fondato sull'erroneo presupposto del marchio forte e, quanto al rischio confusorio, perché la valutazione della confondibilità è rimessa al giudice di merito e in cassazione non era stato dedotto vizio motivazionale; ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, osservando che la corte d'appello aveva coerentemente escluso la concorrenza sleale sulla base della non confondibilità complessiva dei segni. Quanto ai ricorsi incidentali sulle spese, ha dichiarato inammissibile quello proposto dalle due imprese agricole chiamate in causa, ritenendo corretta la compensazione disposta in appello; ha invece accolto il ricorso incidentale della società Omnibus perché la compensazione delle spese di appello non poteva essere motivata con la reciproca soccombenza nei suoi confronti, non avendo essa proposto appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo capo e, decidendo nel merito, la Corte ha condannato la società ricorrente principale a rifondere a Omnibus le spese del grado di appello.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
richiamato insieme alle altre norme sui marchi per censurare la qualificazione del segno; la Corte ne ha applicato la disciplina nel senso che la tutela del marchio debole è meno intensa.
art. 21 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
invocato dal ricorrente in tema di uso del marchio e limiti alla tutela; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 18 r.d. n. 929 del 1942
richiamato dal ricorrente in relazione alla protezione del segno distintivo.
art. 7 Regolamento (CE) n. 207 del 2009
citato a sostegno della tesi sulla registrabilità/tutela del marchio comunitario.
art. 12 Regolamento (CE) n. 207 del 2009
citato a sostegno della tesi sulla portata della tutela del marchio comunitario.
art. 20 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
richiamato per sostenere che la confondibilità avrebbe dovuto essere accertata in astratto; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla premessa del marchio forte.
art. 9 Regolamento (CE) n. 207 del 2009
citato per la protezione del marchio comunitario e il rischio di confusione.
art. 2598 c.c.
richiamato in tema di concorrenza sleale confusoria; la Corte ha confermato che, nel caso concreto, la non confondibilità complessiva escludeva l'illecito.
art. 92 c.p.c.
richiamato nei ricorsi incidentali sulle spese; la Corte ha ritenuto in parte inammissibile e in parte fondato il motivo relativo alla compensazione.
art. 360-bis c.p.c.
richiamato per segnalarе la manifesta infondatezza del motivo contrario alla giurisprudenza consolidata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
evocato per rilevare che nessun vizio motivazionale era stato dedotto quanto al giudizio di confondibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi soccombenti.
Massime di principio
- Un segno distintivo composto da un vocabolo di uso comune o da un termine indicativo di una caratteristica naturale del territorio tende a essere qualificato come marchio debole, con conseguente tutela meno intensa e maggiore tolleranza per differenze anche lievi tra i segni.
- La valutazione della confondibilità tra marchi o segni distintivi deve essere compiuta in modo globale e sintetico, considerando l'impressione complessiva suscitata nei destinatari, e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito.
- In cassazione, la censura sulla confondibilità non può risolversi in una diversa lettura del materiale fattuale, ma richiede la specifica deduzione di un vizio di motivazione nei limiti del controllo consentito.
- L'illecito concorrenziale per uso di segni simili non può essere affermato quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione congrua, che gli elementi distintivi complessivi dei prodotti o dei segni escludono il rischio di confusione.
- La compensazione delle spese processuali deve trovare una base coerente nella motivazione adottata e nel reale assetto delle impugnazioni; non è legittimo porre a carico di una parte spese di un grado in cui essa non è risultata soccombente per effetto di un'impugnazione da essa proposta.
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