Sentenza n. 9354/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previe misure cautelari - del Provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione Autonoma Valle d''''Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali -Dipartimento Sanità e Salute, pubblicato il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della nota della Regione Autonoma Valle D'Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali prot. 2023/0000632/72.00.00./AOO del 19 gennaio 2023 con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti, trasmessa alla Ricorrente via pec in pari data; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313 del 26 agosto 2019 richiamata nella Delibera di Ripiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di definizione degli importi dovuti dall'azienda fornitrice per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regolatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il provvedimento regionale che determinava la propria quota di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente al decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti, alle linee guida ministeriali, agli accordi e agli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del cosiddetto payback, sia a vizi propri degli atti amministrativi impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Tribunale non ha esaminato le censure di merito, ritenendo che il versamento del 25 per cento degli importi dovuti, effettuato dalla ricorrente ai sensi della disciplina sopravvenuta, avesse determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso. Ha escluso, nella fattispecie concreta, la cessazione della materia del contendere ex lege, poiché non risultavano perfezionati gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La disposizione sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi determinati nei provvedimenti regionali e provinciali; il versamento effettuato dalla ricorrente ha fatto venir meno l'interesse alla decisione del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti e agli effetti dell'inadempimento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56
La disposizione è richiamata dalla disciplina sopravvenuta tra le fonti degli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la trattazione da remoto della camera di consiglio e per l'avviso alle parti circa la definizione del giudizio in rito.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire integralmente l'obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'atto presupposto o applicativo.
- La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge può essere dichiarata solo quando risultino perfezionati anche gli specifici adempimenti comunicativi o accertativi richiesti dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse consente al giudice di assorbire l'esame delle censure di merito e di definire il ricorso con una pronuncia in rito.
- La complessità della materia e la definizione del giudizio in rito possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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