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Sentenza

Sentenza del 26/03/2022 n. 1456 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Atto introduttivo del giudizio - Mancata attestazione conformità - Contumacia controparte - Declaratoria di inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso/appello è stato depositato senza l'attestazione di conformità tra l'atto introdotto in giudizio e quello precedentemente notificato. La norma richiede che il ricorrente attesti la conformità; l'assenza di tale attestazione non equivale automaticamente a inammissibilità, che invece sorge quando sia accertata la difformità effettiva tra i due atti. Tuttavia, quando la controparte è contumace e quindi il giudice non può eseguire il confronto diretto tra l'atto depositato e quello notificato, l'impossibilità di verificare la conformità rende necessario dichiarare il ricorso inammissibile, perché altrimenti la formalità richiesta sarebbe privata di qualsiasi efficacia.

La decisione

Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'omessa attestazione di conformità, considerata in relazione alla contumacia della parte resistente che ha impedito il confronto tra gli atti. In sintesi: l'omessa attestazione non determina automaticamente l'inammissibilità salvo che non sia accertata la difformità; tuttavia, se la controparte è contumace e il giudice non può verificare d'ufficio la conformità, deve comunque pronunciarsi per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma impone l'attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello notificato; l'interpretazione è che la mancanza dell'attestazione non è di per sé causa automatica di inammissibilità salvo che non emerga la difformità effettiva o che la contumacia dell'altra parte impedisca il confronto.

  • Giurisprudenza

    Cass. Sez. 5, sentenza n. 6677 del 15/03/2017

    La Corte ha affermato il principio secondo cui, se la controparte è contumace e il giudice non può procedere al raffronto tra atto notificato e atto depositato, è comunque necessario dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando manca l'attestazione di conformità, per non svuotare la formalità richiesta.

Massime di principio

  • L'assenza dell'attestazione di conformità non è automaticamente causa di inammissibilità: è necessario verificare se esiste effettiva difformità tra l'atto notificato e quello depositato.
  • Se la parte resistente è contumace e impedisce il confronto tra gli atti, il giudice deve comunque dichiarare l'inammissibilità per tutela della funzione della formalità di attestazione.
  • Il ricorrente deve sempre allegare e attestare la conformità tra l'atto notificato e quello depositato per evitare il rischio di inammissibilità, specialmente quando la controparte potrebbe non comparire.
  • La verifica della conformità può essere svolta d'ufficio dal giudice solo se esistono elementi che consentono il confronto; la contumacia dell'opponente può precludere tale possibilità.
  • In caso di contestazione della conformità da parte della resistente, compete al ricorrente dimostrare la conformità o consentire il raffronto; in mancanza, prevale la declaratoria di inammissibilità.

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