Sentenza n. 16/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 897/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente somme a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni debitrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle euro 1.477,43, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva eseguito il pagamento. A prova della definitività della pronuncia ha prodotto la certificazione della Cancelleria del Tribunale. La sentenza era stata notificata il 18 novembre 2024 all’indirizzo PEC dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e il 10 aprile 2025 all’Avvocatura dello Stato di Bologna.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, secondo cui le amministrazioni dello Stato dispongono di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; prima della scadenza il creditore non può promuovere l’esecuzione forzata. La notificazione del titolo rilevante ai fini della decorrenza del termine non è un atto processuale, ma un adempimento diretto ad attivare la procedura amministrativa e a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi. Per le amministrazioni soggette al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, essa deve pertanto essere eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice e non presso l’Avvocatura dello Stato. La notificazione del 10 aprile 2025 all’Avvocatura dello Stato è stata quindi ritenuta priva di effetti. Anche la notificazione del 18 novembre 2024 all’Ufficio scolastico territoriale è stata ritenuta inidonea, poiché tale ufficio costituisce una mera articolazione periferica del Ministero e la notificazione avrebbe dovuto essere indirizzata direttamente alla sede legale dell’Amministrazione debitrice. Non essendo stata validamente notificata la sentenza all’Amministrazione, non risultava decorso il termine di centoventi giorni e mancava il presupposto dell’inottemperanza. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Prevede il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di centoventi giorni costituisce un termine dilatorio per consentire all’Amministrazione di eseguire spontaneamente il pagamento; il suo decorso è presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza fondata sull’inadempimento.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
La regola della notificazione degli atti giudiziali presso l’Avvocatura dello Stato non si applica alla notificazione del titolo esecutivo effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, poiché tale adempimento attiva una procedura amministrativa e non giudiziaria.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stato posto a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo, la notificazione deve essere validamente effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale o legale; la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato non è sufficiente, perché l’adempimento ha natura amministrativa e non processuale.
- La notificazione del titolo esecutivo a una mera articolazione periferica dell’Amministrazione, priva di autonoma soggettività rispetto all’amministrazione debitrice, non determina la decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quando la notificazione avrebbe dovuto essere indirizzata direttamente alla sede dell’Amministrazione obbligata.
- In assenza della prova di una valida notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice e del conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, manca il presupposto dell’inottemperanza e il ricorso per l’esecuzione del giudicato deve essere dichiarato inammissibile.
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