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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - dell'atto dirigenziale n. 402000/2022 notificato con PEC del 28-11-2022 recante valutazione preventiva negativa su intervento di ristrutturazione edilizia; - degli artt. 8, 76, 77 N.T.A. del RUE vigente.

Giustizia amministrativa202300131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione preventiva negativa sull'ammissibilità di un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella ricostruzione di un edificio crollato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la valutazione preventiva negativa con cui il Comune aveva ritenuto non ammissibile il progetto di ricostruzione di un fabbricato residenziale integralmente crollato prima del 23 dicembre 2009. L'intervento era stato qualificato dall'amministrazione come nuova costruzione, anziché come ristrutturazione edilizia, poiché il fabbricato non risultava esistente alla data del 29 marzo 2011 secondo gli artt. 8, 76 e 77 delle NTA del RUE. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la disciplina statale, come modificata dal d.l. n. 69/2013, consente di qualificare come ristrutturazione edilizia il ripristino e la ricostruzione di edifici demoliti o crollati, purché sia accertabile la loro preesistente consistenza, senza limiti temporali. Ha affermato che tale consistenza risultava documentata dal condono edilizio, dalla planimetria catastale, dagli elaborati progettuali, dalla documentazione fotografica e dall'atto notarile. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 50 della l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013, assumendo che il RUE non potesse derogare alla disciplina sovraordinata né duplicarla in modo difforme. Il Comune ha sostenuto l'applicabilità della disciplina vigente al momento della demolizione e ha richiamato l'orientamento secondo cui la novella dell'art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 non avrebbe efficacia retroattiva. Ha inoltre evidenziato che la valutazione negativa era plurimotivata, poiché il progetto violava anche la distanza minima di cinque metri dal confine e i requisiti igienico-sanitari relativi alle altezze interne, oltre a presentare ulteriori carenze istruttorie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso senza esaminare nel merito la questione principale relativa alla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. Il provvedimento impugnato era infatti plurimotivato e fondato su autonome ragioni ostative: oltre al contrasto con gli artt. 8, 76 e 77 delle NTA del RUE, erano stati contestati il mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine e la violazione delle altezze minime previste dalla disciplina igienico-sanitaria. Ciascuna di tali ragioni era ritenuta autonomamente sufficiente a sorreggere la valutazione negativa. Ne consegue che anche l'eventuale fondatezza delle censure relative alla qualificazione edilizia dell'intervento non avrebbe consentito l'annullamento dell'atto, non essendo stati contestati o superati tutti i motivi autonomi posti a suo fondamento. Il TAR ha inoltre ritenuto inammissibili, perché introdotte soltanto con memoria di replica non notificata e non mediante motivi di ricorso, le argomentazioni volte a sostenere che l'unico ostacolo effettivo fosse il divieto generale di ricostruzione degli edifici integralmente demoliti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Il ricorrente ha invocato la disciplina statale che qualifica come ristrutturazione edilizia anche il ripristino o la ricostruzione di edifici, o parti di essi, demoliti o crollati, purché sia accertabile la loro preesistente consistenza. Il TAR non ha deciso la questione della sua applicabilità al caso concreto, ritenendo comunque decisivi gli ulteriori motivi ostativi.

  • art. 21 l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    La valutazione preventiva è formulata dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta.

    La disposizione costituisce il fondamento della richiesta di valutazione preventiva dell'ammissibilità dell'intervento edilizio e attribuisce efficacia vincolante ai suoi contenuti rispetto al successivo titolo abilitativo o controllo della SCIA.

  • art. 50 l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    Il ricorrente lo ha invocato per sostenere che gli strumenti urbanistici comunali non possono derogare alla disciplina sovraordinata né riprodurla in modo difforme. La censura non è stata esaminata nel merito per la natura plurimotivata dell'atto impugnato.

  • artt. 8, 76 e 77 NTA del RUE del Comune di Rimini

    Le disposizioni sono state applicate dal Comune per ritenere non esistente, ai fini del RUE, l'edificio integralmente crollato prima del 29 marzo 2011 e per escludere nell'ambito di rilievo paesaggistico la realizzazione di nuove costruzioni.

  • art. 29 della variante RUE vigente

    È stato richiamato dal Comune quale autonomo motivo ostativo, per il mancato rispetto della distanza minima di cinque metri dal confine di proprietà.

  • art. 1 D.M. Sanità 5 luglio 1975

    È stato richiamato dal Comune insieme alle norme igienico-sanitarie comunali per contestare il mancato rispetto delle altezze minime dei locali abitativi e accessori.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ciascuna ragione autonoma e idonea a sorreggere l'atto è sufficiente a fondarne la legittimità in giudizio; l'annullamento può essere disposto soltanto se risultano illegittime tutte le autonome motivazioni poste a fondamento del provvedimento.
  • Le censure rivolte soltanto contro una delle motivazioni autonome di un atto plurimotivato non possono condurre all'annullamento dell'atto quando restino incontestate o comunque valide ulteriori ragioni ostative.
  • Il ricorrente non può introdurre con una memoria non notificata e non contenuta nei motivi di ricorso nuove argomentazioni dirette a individuare un diverso o più ampio oggetto della controversia, in violazione del principio di specificità e tempestività dei motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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