Cassazione Civile, Ordinanza n. 19963/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da una prima compravendita del 23 aprile 2003 con cui una cooperativa agricola trasferì un compendio di terreni, atto che era già stato oggetto di revocatoria e dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato. Successivamente, con atto del 4 luglio 2006, il primo acquirente trasferì il medesimo compendio a un’altra società agricola. La cooperativa, poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, agì per far dichiarare la nullità del secondo atto per indeterminatezza dell’oggetto o, in subordine, la sua inefficacia ex art. 2901 c.c. Il Tribunale rigettò la domanda principale ma accolse quella subordinata, ritenendo provata la scientia damni del sub-acquirente. In appello gli odierni ricorrenti dedussero che il primo atto del 2003 costituiva adempimento di un debito scaduto, con conseguente esenzione dalla revocatoria, e che comunque, nella prospettiva della revocatoria ordinaria esperita nei confronti del sub-acquirente, l’attore avrebbe dovuto provare la consapevolezza, da parte di quest’ultimo, della revocabilità dell’atto a monte. Con il ricorso per cassazione hanno censurato: 1) l’omesso esame e la motivazione inconferente/ apparente sulla questione dell’adempimento di debito scaduto e sulla disciplina applicabile alla revocatoria del sub-acquirente; 2) la violazione delle norme sulle spese di lite e dei criteri di liquidazione del compenso, sostenendo che il valore della causa revocatoria andasse riferito al credito tutelato e non al valore del bene trasferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l’eccezione di esenzione dalla revocatoria per adempimento di debito scaduto, poiché proposta solo in appello e comunque riferita al primo atto di compravendita, già coperto da giudicato sull’inefficacia. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nei giudizi revocatori, la liquidazione delle spese va parametrata all’entità economica del credito tutelato e non al valore del bene oggetto dell’atto revocato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’esenzione dalla revocatoria per l’adempimento di un debito scaduto costituisce eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente allegata e provata; in tema di revocatoria del sub-acquirente rileva inoltre il profilo della consapevolezza della revocabilità dell’atto a monte.
art. 66 l.fall.
Richiamato quale base dell’azione revocatoria in ambito concorsuale, in coordinamento con l’azione ordinaria.
art. 67 l.fall.
Richiamato quale norma sulla revocatoria concorsuale; la Corte ribadisce che il valore della causa revocatoria si collega al credito tutelato.
art. 203 l.fall.
Citato nel riepilogo dei precedenti giudizi concorsuali relativi al primo atto dispositivo.
art. 1219 c.c.
Richiamato per spiegare che l’atto esecutivo del pagamento/adempimento si collega agli effetti della mora del debitore.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al dovere di motivazione e al controllo sulla sufficienza/consistenza della motivazione.
art. 132 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di motivazione apparente perché la sentenza di merito espone, seppur sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
art. 99 c.p.c.
Cita il principio della domanda nel perimetro delle doglianze processuali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia, che la Corte esclude.
art. 115 c.p.c.
Invocato per il censurato uso delle risultanze probatorie.
art. 116 c.p.c.
Invocato per la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per affermare la tardività in appello di documenti e deduzioni a sostegno di un’eccezione in senso stretto.
art. 295 c.p.c.
Invocato per la richiesta di sospensione necessaria, disattesa in appello per la presenza di giudicato sul primo atto.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale che delimita i vizi dedotti in cassazione.
artt. 1, 2, 4 e 28 d.m. n. 55/2014
Richiamati dalla Corte d’appello per la liquidazione delle spese, ma applicati in modo non conforme al criterio di valore corretto.
art. 5 d.m. n. 55/2014
Per le azioni revocatorie il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi, va commisurato all’entità economica della ragione di credito tutelata, non al valore del bene oggetto dell’atto.
d.m. n. 37/2018
Indicato come testo modificativo applicabile ratione temporis alla disciplina di liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- L’eccezione di esenzione dalla revocatoria per adempimento di un debito scaduto integra un’eccezione in senso stretto: deve essere tempestivamente dedotta in primo grado e non può essere utilmente introdotta per la prima volta in appello.
- Quando su un atto dispositivo è già intervenuto giudicato di inefficacia, non è consentito rimettere in discussione in un successivo giudizio la revocabilità del medesimo atto, dovendosi considerare coperti dal giudicato il dedotto e il deducibile.
- In materia di motivazione, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice omette in modo sostanziale di rendere intellegibile l’iter logico decisorio; una motivazione sintetica ma comprensibile non è equiparabile alla mancanza di motivazione.
- Nei giudizi revocatori, ai fini della liquidazione delle spese processuali il valore della causa si determina in base all’entità economica del credito che l’azione mira a tutelare, e non al valore del bene trasferito con l’atto impugnato.
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