Ordinanza n. 2816/2026 - Roma, Sezione 2B
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento: - della Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/1539/2023 (prot. n. CB/100309) del Municipio II – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina Edilizia di Roma Capitale, notificata ai ricorrenti in data 11 agosto 2023, avente ad oggetto “l'immediata sospensione di ogni eventuale ed ulteriore attività edilizia in Roma, in VIA DEL FORO ITALICO N. 501, (N.C.E.U. FOGLIO 524, PART. 96, SUB 2), ed il contestuale avvio del procedimento sanzionatorio”; - di ogni altro provvedimento collegato, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati da Carrozzeria Mb S.r.l. il 22/01/2024: per l’annullamento: della Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/2574/2023 (prot. n. CB/150730/2023 del 13 dicembre 2023) del Municipio II – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina Edilizia di Roma Capitale (All. 10 provvedimento impugnato), notificata ai ricorrenti in data 20 dicembre 2023, avente ad oggetto “ingiunzione alla demolizione delle opere abusive realizzate in VIA DEL FORO ITALICO N. 501, (N.C.E.U. FOGLIO 524, PART. 96, SUB. 2).”; • di ogni altro provvedimento collegato, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati da Carrozzeria Mb S.r.l. il 23/04/2024: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione Dirigenziale prot. n. CB/2406/2025 del 15/10/2025 e prot. n. CB/126024/2025 del 15/10/2025, notificata in data 09/02/2026, con cui il Municipio II di Roma Capitale ha comunicato la demolizione d’ufficio degli interventi edilizi realizzati abusivamente e di ogni altra opera illegittima nel frattempo eventualmente eseguita nell’unità immobiliare sita in Roma, via del Foro Italico n. 501, censita al N.C.E.U. al foglio 524, part. 96, sub 2.; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni di Roma Capitale recanti sospensione dell’attività edilizia, ingiunzione di demolizione e comunicazione della demolizione d’ufficio di opere abusive realizzate in un’unità immobiliare sita in Roma, via del Foro Italico n. 501
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui Roma Capitale ha dapprima disposto l’immediata sospensione di ogni ulteriore attività edilizia e avviato il procedimento sanzionatorio, poi ingiunto la demolizione delle opere abusive e infine comunicato la demolizione d’ufficio degli interventi edilizi abusivi e di eventuali ulteriori opere illegittimamente eseguite. Con i secondi motivi aggiunti è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto di demolizione d’ufficio. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; la decisione cautelare si fonda sulla valutazione sommaria della natura e consistenza delle opere accertate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti, ritenendo insussistente, allo stato della sommaria delibazione cautelare, il necessario fumus boni juris. Il Collegio ha considerato che i manufatti accertati, tra cui un soppalco in cemento armato di 416 mq, per dimensioni, quantità e caratteristiche strutturali costituiscono opere stabili idonee a generare volumetria edilizia aggiuntiva. Tali opere risultano realizzate in assenza del prescritto permesso di costruire e insistono inoltre su un’area qualificata come bene paesaggistico e di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 134 e 136 del d.lgs. 42/2004. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo sufficiente l’assenza del fumus per respingere l’istanza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della valutazione del fumus boni juris nella fase incidentale.
art. 134 d.lgs. 42/2004
Richiamato per qualificare l’area interessata dagli interventi come bene paesaggistico.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione alla qualificazione dell’area come sottoposta a vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assenza del fumus boni juris è sufficiente a respingere la domanda di sospensione, senza necessità di una distinta valutazione del periculum in mora.
- Manufatti di rilevanti dimensioni, quantità e caratteristiche strutturali, stabili e idonei a generare volumetria edilizia aggiuntiva, sono qualificabili come opere soggette a permesso di costruire, anche quando siano denominati o rappresentati come interventi diversi.
- La realizzazione di opere edilizie prive del prescritto titolo abilitativo in un’area sottoposta a tutela paesaggistica rafforza, nella valutazione cautelare, la plausibilità della legittimità delle misure comunali di sospensione, demolizione e demolizione d’ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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