Sentenza n. 3146/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento n. 1791 del 29 maggio 2025, notificato alla ricorrente in data 9 giugno 2025, con cui il Presidente del C.d.A. dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l., unitamente al Responsabile Unico del Progetto e al responsabile della fase di affidamento, ha disposto: - di procedere alla “declaratoria di infruttuosità” della procedura negoziata indetta per l'“affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'ampiamento ed il miglioramento degli impianti elettrici degli uffici, delle stazioni, fermate e officine della rete aziendale EAV” - CIG: B57C212819, e ciò sulla scorta di un mancato confronto concorrenziale; - di indire una nuova procedura di gara, sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023, con diramazione d'invito in favore di 20 operatori economici “pari al doppio del numero minimo richiesto dalla norma, individuati mediante estrapolazione dall'Albo degli operatori, garantendo in tal modo un compiuto confronto concorrenziale”; b) della relazione prot. n. 21038 del 27 maggio 2025, espressamente richiamata nel provvedimento n. 1791, con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha concluso circa la non aggiudicabilità della procedura in favore dell'unico operatore economico partecipante, la Moscarino s.r.l.; c) per quanto possa occorrere, di tutti gli atti posti a base di gara, e, in particolare, della lettera di invito, e altresì dell'art. 17 del disciplinare di gara, nella parte in cui questo prescrive che “la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il Contratto di Appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto di appalto medesimo”, qualora tale previsione dovesse essere intesa nel senso di consentire alla stazione appaltante di non disporre l'aggiudicazione in presenza di una sola offerta; d) di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell'istruttoria condotta dall'amministrazione e conclusasi con il provvedimento n. 1791 del 29 maggio 2025 di declaratoria di infruttuosità della procedura negoziata; e) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente; f) di tutti gli atti, ove già emanati e non ancora noti, della nuova procedura indetta in esecuzione del provvedimento impugnato; nonché per la condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104: (i) alla reintegrazione in forma specifica, mediante prosecuzione e conclusione della procedura negoziata revocata; (ii) in via gradata, al risarcimento per equivalente dei danni subiti, con riserva di quantificarne l'ammontare nel corso del giudizio; (iii) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità dell'impugnato provvedimento, al risarcimento del c.d. interesse negativo; quanto ai motivi aggiunti depositati il 9/1/2026: a) del provvedimento n. 1981 del 5 dicembre 2025, con cui il Presidente del C.d.A. dell'EAV, preso atto della dichiarazione di infruttuosità n. 1791/2025, e previa approvazione degli atti di gara, disponeva l'indizione e la pubblicazione della “gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i lavori relativi all’ampliamento ed il miglioramento degli impianti elettrici degli uffici, delle stazioni, fermate e officine della rete aziendale EAV – CIG B967508422”; b) di tutti gli atti relativi alla nuova procedura di gara, e segnatamente, in via esemplificativa ma non esaustiva: disciplinare di gara, capitolato d’appalto e criteri di aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti e allegati costituenti la lex specialis di gara; c) in relazione agli atti di gara, e con particolare riguardo al disciplinare ed al CSA, nella parte in cui essi fanno riferimento ai criteri di ammissione relativi ai requisiti degli appalti di servizi in luogo di quelli di lavori, e nella parte in cui hanno fissato i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria; d) di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i chiarimenti resi in corso di gara; e) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, preliminare, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/2/2026: a) dell'avviso con cui il Presidente del C.d.A. dell'EAV ha comunicato, in data 8 gennaio 2026, di aver provveduto alla rettifica del disciplinare di gara della procedura con oggetto “gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i lavori relativi all’ampliamento ed il miglioramento degli impianti elettrici degli uffici, delle stazioni, fermate e officine della rete aziendale EAV – CIG B967508422”, approvata con provvedimento n. 1981 del 5 dicembre 2025, a seguito dell'impugnativa promossa con il primo ricorso per motivi aggiunti di cui al presente giudizio; b) del disciplinare di gara rettificato del 9 gennaio 2026, laddove si è provveduto, solo a seguito della presentazione del primo ricorso per motivi aggiunti, alla sostituzione di quanto regolamentato con il disciplinare approvato con provvedimento n. 1981 del 5 dicembre 2025, così ora regolamentando: “possesso dell’attestazione SOA di cui all’art. 100 e di cui all’Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da eseguire”; c) di tutti gli atti relativi alla nuova procedura di gara; d) di tutti gli atti relativi alla detta procedura, e segnatamente, in via esemplificativa, ma non esaustiva: capitolato d’appalto e criteri di aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti ed allegati costituenti la lex specialis di gara; e) di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i chiarimenti resi in corso di gara; f) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, preliminare, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: declaratoria di infruttuosità di una procedura negoziata con unica offerta, indizione di una nuova gara e successivi atti della nuova procedura, compresa la rettifica del disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’EAV ha dichiarato infruttuosa la procedura negoziata per lavori di manutenzione, ampliamento e miglioramento degli impianti elettrici, nella quale era stata presentata un’unica offerta, disponendo l’indizione di una nuova gara. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento di ritiro della gara in ragione della posizione qualificata derivante dalla partecipazione e dalla richiesta di giustificativi sui costi della manodopera. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, contestando l’assenza dei presupposti della revoca, e ha censurato la motivazione della decisione, sostenendo che il mancato confronto concorrenziale e la valutazione non soddisfacente dell’offerta non giustificassero il ritiro, che l’offerta fosse idonea e che fosse stato violato il principio del risultato. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato la nuova gara, lamentando la mancata previsione del requisito di qualificazione SOA per la categoria OS30, classifica III-bis. Dopo la rettifica del disciplinare, con il secondo atto di motivi aggiunti ha contestato che si trattasse di un mero errore materiale, sostenendo che l’amministrazione avesse introdotto ex post un nuovo requisito di partecipazione.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato integralmente respinto. Il Collegio ha ritenuto che l’EAV si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023 e dall’art. 17 del disciplinare di non procedere all’aggiudicazione quando nessuna offerta risulti conveniente o idonea, facoltà esercitabile anche in presenza di un’unica offerta e prima dell’aggiudicazione. Il ritiro della procedura non è stato qualificato propriamente come revoca in autotutela ex art. 21-quinquies l. 241/1990; pertanto non era necessaria la comunicazione di avvio, né occorreva il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato, non essendosi formato un affidamento qualificato in capo all’unica concorrente non aggiudicataria. La relazione del RUP è stata ritenuta adeguata, poiché aveva valutato l’offerta tecnica, il ribasso del 33,39% e l’assenza di un effettivo confronto concorrenziale, motivando ragionevolmente che una più ampia partecipazione avrebbe potuto consentire una selezione maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Tali valutazioni, riconducibili alla discrezionalità amministrativa, non presentavano manifesta illogicità, travisamento o difetti istruttori e non potevano essere sostituite dal giudice. Sono state respinte anche le domande risarcitorie e di indennizzo: la ricorrente non ha provato il danno da perdita di chance né le spese sostenute per la partecipazione alla gara; inoltre, l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 è stato ritenuto comunque non spettante per il ritiro di atti privi di stabilità ed efficacia durevole. I primi motivi aggiunti, relativi all’omessa previsione del requisito SOA, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’EAV aveva rettificato il disciplinare inserendo il requisito e prorogando il termine per la presentazione delle offerte. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti: la rettifica è stata qualificata come correzione di un errore materiale, agevolmente riconoscibile in considerazione della natura dei lavori e correttamente emendabile con la stessa forma degli atti di gara. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
La facoltà di non aggiudicare può essere esercitata anche in presenza di un’unica offerta, soprattutto quando il confronto concorrenziale sia meramente simbolico, purché la facoltà sia prevista nella lex specialis e sia motivata.
art. 17 del disciplinare di gara
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il Contratto di Appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto di appalto medesimo.
La clausola è coerente con l’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023 e consente il ritiro della procedura prima dell’aggiudicazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il provvedimento di ritiro della gara, adottato prima dell’aggiudicazione e relativo ad atti privi di stabilità ed efficacia durevole, non è stato qualificato propriamente come revoca ex art. 21-quinquies; l’indennizzo non è comunque riconoscibile per il ritiro di atti instabili o interinali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del ritiro della gara quando non sussista una posizione qualificata del concorrente non aggiudicatario e siano presenti ragioni d’interesse pubblico a sostegno della decisione.
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
Per lavori soggetti a qualificazione, il disciplinare deve prevedere il requisito SOA adeguato alle categorie e agli importi dei lavori.
Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
La qualificazione SOA relativa alla categoria e alla classifica richieste costituisce requisito di partecipazione alla gara per i lavori considerati.
art. 30 c.p.a.
Le domande risarcitorie richiedono la prova del danno concretamente subito; la mancata prova della perdita di chance e delle spese di partecipazione conduce al rigetto.
artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.
Nell’azione risarcitoria grava sul danneggiato l’onere di allegare e provare il pregiudizio, senza applicazione del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Massime di principio
- Prima dell’aggiudicazione, una stazione appaltante può non procedere all’aggiudicazione o ritirare la procedura anche quando sia stata presentata una sola offerta, se tale facoltà è prevista dalla lex specialis e la decisione è sorretta da una motivazione plausibile relativa alla convenienza, all’idoneità dell’offerta o all’esigenza di un effettivo confronto concorrenziale.
- Il ritiro di una gara prima dell’aggiudicazione non costituisce necessariamente esercizio dei poteri di revoca o annullamento d’ufficio disciplinati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990; in assenza di un’aggiudicazione e di un affidamento qualificato, non è richiesto un raffronto pieno tra interesse pubblico e interesse privato né, di regola, la comunicazione di avvio del procedimento.
- Le valutazioni della stazione appaltante sulla convenienza e sull’idoneità dell’offerta, nonché sull’opportunità di ricercare un più ampio confronto concorrenziale, appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento, difetti istruttori o violazione dell’imparzialità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova rigorosa del pregiudizio economico: la mera partecipazione a una gara ritirata non dimostra né la perdita di chance di aggiudicazione né il danno da interesse negativo.
- La rettifica del disciplinare è legittima come correzione di errore materiale quando l’omissione del requisito risulti evidente dalla natura dell’appalto e dagli altri elementi della lex specialis; la correzione deve essere adottata con la stessa forma degli atti di gara e accompagnata, ove necessario, dalla riapertura o proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
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