Sentenza n. 3642/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 22 giugno 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia, essendo decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento, e ha chiesto l’ordine giudiziale di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio è stato qualificato come silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell’altro Stato membro, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa; dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutare l’equipollenza e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
eventuale termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa
Fissa il termine entro il quale l’autorità competente deve concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE; la sentenza lo considera quale disciplina applicabile al procedimento di riconoscimento.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il titolo estero considerando il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce il riferimento per l’eventuale imposizione di misure compensative ai fini della valutazione dell’equipollenza del titolo estero.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza ministeriale a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Quando la normativa applicabile stabilisce che il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve essere deciso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, la scadenza del termine senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito in sentenza e nominare preventivamente un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione deve considerare l’intero complesso di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione comparabile a tempo pieno.
- La valutazione dell’equipollenza di un titolo professionale estero non può limitarsi a un confronto formale dei titoli, ma deve tenere conto anche delle qualifiche e dell’esperienza professionale maturate nello Stato di origine e nello Stato ospitante; ove sussistano differenze rilevanti, possono essere disposte misure compensative opportune e proporzionate.
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