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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19260/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di restituzione di euro 1.500,00 proposta da due soggetti che assumevano di avere mutuato tale somma ad altri due, in occasione di rapporti familiari tra le parti. Il giudice di pace accolse la domanda e condannò soltanto una delle convenute, rilevando per l'altro convenuto il difetto di legittimazione passiva. In appello, il tribunale confermò la decisione ritenendo provata la consegna del denaro a titolo di mutuo. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 244 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avesse attribuito valore probatorio a testimonianze de relato actoris, a fatti privi di valore indiziario e alla mancata risposta all'interrogatorio formale; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata provata l'esistenza del contratto di mutuo e che l'onere probatorio gravante sugli attori non fosse stato assolto; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la mancata condanna delle controparti alle spese del primo grado nei confronti del convenuto per il quale la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 2697 c.c. perché il tribunale aveva fondato il proprio convincimento sulla mancata contestazione della ricezione del denaro e sulla mancata risposta all'interrogatorio formale, oltre che su testimonianze ritenute non de relato; ha inoltre affermato che la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito di trarre argomenti di prova ex artt. 232 e 116 c.p.c., e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto errata la soluzione del tribunale, che aveva interpretato l'omessa pronuncia sulle spese di primo grado come implicita compensazione, poiché la compensazione delle spese deve trovare giustificazione in una motivazione ricavabile dalla sentenza e non può essere desunta in modo meramente implicito in assenza di una plausibile ragione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulle prove testimoniali; la Corte non ravvisa la violazione denunciata nei termini prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    Consente al giudice di merito di valutare liberamente gli argomenti di prova desunti dal comportamento processuale della parte e dagli altri elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il mutuo non è stato ritenuto violato, perché il giudice di merito ha fondato il convincimento su elementi probatori ritenuti sufficienti.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta all'interrogatorio formale può essere valutata come argomento di prova, nei limiti della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regola di soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede una giustificazione motivazionale ricavabile dalla decisione; non può essere affermata implicitamente senza ragioni plausibili.

Massime di principio

  • La mancata risposta all'interrogatorio formale può essere apprezzata dal giudice di merito come argomento di prova, ma solo in combinazione con gli altri elementi istruttori del processo, non essendo di per sé prova legale del fatto dedotto.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito abbia comunque ritenuto raggiunta la prova del fatto costitutivo sulla base di un complesso di elementi istruttori, anche presuntivi o argomentativi.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove testimoniali è inammissibile se il motivo non incide su un effettivo profilo decisivo della ratio decidendi e si limita a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La compensazione delle spese di lite non può essere desunta in via meramente implicita dall'omessa pronuncia del giudice di merito: essa deve trovare un supporto motivazionale ricavabile dalla decisione, anche per relationem alle ragioni della statuizione di merito.

Come è indicizzato

MaterieProveSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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