Cassazione Civile, Ordinanza n. 29721/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex lavoratore, poi in quiescenza dal luglio 1994, diretta a ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione ad amianto ai sensi dell'art. 13 della l. n. 257 del 1992. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS e respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, assumendo come dies a quo il momento del pensionamento, considerato coincidente con la cessazione dell'esposizione morbigena. Il ricorrente ha impugnato tale decisione per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse fatto decorrere la prescrizione senza accertare la sua consapevolezza dell'esposizione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando l'uso del pensionamento come presunzione del momento di conoscenza dell'esposizione in assenza di elementi indiziari idonei.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, entrambi i motivi. Ha ribadito che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e che la prescrizione decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia durante le lavorazioni. Poiché la Corte d'appello aveva individuato automaticamente il dies a quo nella data del pensionamento, senza accertare il momento di effettiva o possibile consapevolezza dell'esposizione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, l. n. 257 del 1992
prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, azionato come diritto autonomo rispetto alla pensione.
art. 2934 c.c.
richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione; la Corte precisa che il termine non decorre automaticamente dal pensionamento.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, cioè quando il lavoratore conosce o può conoscere l'esposizione oltre soglia all'amianto.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici non possono essere utilizzate in modo apodittico per fissare il dies a quo della prescrizione senza indizi specifici.
art. 2729 c.c.
l'individuazione presuntiva del momento di conoscenza dell'esposizione richiede elementi gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il solo collocamento in quiescenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e la sua prescrizione decorre non dalla cessazione del rapporto o dal pensionamento in sé, ma dal momento in cui l'interessato abbia avuto o possa avere avuto conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
- Ai fini dell'eccezione di prescrizione, il giudice di merito deve accertare in concreto quando il lavoratore abbia acquisito, o potesse acquisire, consapevolezza dell'esposizione all'amianto; non è consentito assumere tale momento in via automatica dalla data di quiescenza.
- L'individuazione del dies a quo della prescrizione tramite presunzioni richiede un apparato indiziario serio e specifico; in mancanza, la motivazione è censurabile per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.
- Quando una decisione di merito fa decorrere la prescrizione da un evento solo formalmente coincidente con la cessazione dell'attività lavorativa, senza verificare la conoscenza del fatto generatore del diritto, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame in fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →