Cassazione Penale, Sentenza n. 3986/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per due motivi principali: (1) omessa formale disapplicazione della recidiva contestata, senza indicare le ragioni di fatto o di diritto a sostegno di tale disapplicazione; (2) erronea determinazione della pena nella fase di merito, in particolare la corte territoriale, pur riconoscendo la prevalenza di un'ulteriore attenuante (art. 62 n. 6 cod. pen.), non ha operato la riduzione supplementare dovuta in funzione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius
La decisione
La Corte di legittimità dichiara inammissibile il primo motivo per genericità. Il secondo motivo è ritenuto fondato: la Corte d'appello, nel formulare un giudizio di prevalenza, ha omesso di considerare le attenuanti generiche nel bilanciamento e nel calcolo della pena, con violazione del divieto di reformatio in peius (dato che solo l'imputato aveva impugnato). Pertanto la sentenza impugnata è annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la pena è rideterminata dalla Corte di legittimità in 17 giorni di reclusione ed euro 50 di multa. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto
Norme richiamate
art. 62, n. 6, cod. pen.
Riconosciuta dalla corte territoriale come attenuante prevalente rispetto all'aggravante contestata; la Corte di legittimità rileva che il riconoscimento della prevalenza presuppone la sussistenza dell'aggravante e che la mera affermazione della prevalenza non è di per sé idonea a motivare la disapplicazione della recidiva se non adeguatamente argomentata
art. 62, n. 4, cod. pen.
Nel giudizio di primo grado è stata ritenuta equivalente alla aggravante contestata; la differente valutazione in appello ha inciso sul complesso del trattamento sanzionatorio
art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
Consente la rideterminazione della pena in sede di legittimità senza dover compiere nuovi accertamenti di fatto: la Corte di legittimità l'ha invocata per procedere alla rideterminazione della pena riducendola di un terzo
art. 24, cod. pen.
Richiamato in relazione all'importo minimo della multa: la multa è stata fissata in euro 50, corrispondente al minimo previsto
divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
Principio secondo cui l'appello promosso soltanto dall'imputato non può portare a un peggioramento della sua posizione; la Corte ha ritenuto che la decisione della corte territoriale abbia violato tale divieto omettendo di applicare le attenuanti generiche nel calcolo della pena
Massime di principio
- La semplice affermazione della prevalenza di un'attenuante rispetto a un'aggravante non è sufficiente a giustificare la disapplicazione formale di una recidiva: è necessario motivare in fatto e in diritto la ragione per cui la recidiva debba essere disapplicata
- Se in primo grado sono state riconosciute attenuanti generiche, il giudice d'appello che modifica il trattamento sanzionatorio deve comunque considerarle nel bilanciamento; la loro omissione può integrare violazione del divieto di reformatio in peius quando l'appello è stato proposto solo dall'imputato
- La Corte di legittimità può rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. senza nuovi accertamenti di fatto quando l'errore riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la rideterminazione è determinabile in base agli elementi già acquisiti
- In impugnazioni dove si contesta la misura della pena è essenziale specificare i punti di fatto e di diritto che giustificano la diversa valutazione (es. perché le attenuanti devono prevalere o perché la recidiva non si applica), pena l'inammissibilità o il rigetto del motivo per genericità
- Quando si impugna una decisione di appello, occorre verificare se la modifica del trattamento sanzionatorio derivi da una valutazione effettiva e motivata delle circostanze: la mancanza di menzione in motivazione delle circostanze rilevanti può giustificare l'intervento della Cassazione
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