Cassazione Civile, Ordinanza n. 17644/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggeri)
La controversia
Due passeggeri avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla cancellazione di un volo internazionale da Londra a Roma previsto per il 20 dicembre 2010. I viaggiatori lamentavano che la compagnia avesse offerto una riprotezione solo dopo tre giorni e, per di più, con diversa destinazione verso Milano. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la fonte negoziale del diritto; il Tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente per mancata considerazione del biglietto elettronico e delle carte di imbarco; nullità della sentenza per sostanziale mancanza di motivazione; assenza di concisa esposizione dello svolgimento del processo e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; vizio della motivazione per relationem, perché la sentenza d'appello si limitava a richiamare genericamente la decisione di primo grado e a negare la prova del contratto di trasporto senza spiegare perché le carte d'imbarco non fossero idonee a provarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era meramente apparente e dunque giuridicamente inesistente, perché non dava conto delle censure di gravame né spiegava le ragioni dell'adesione alla decisione di primo grado. Inoltre, la Corte ha affermato che, nel trasporto aereo internazionale, il passeggero deve provare l'esistenza del contratto di trasporto mediante il titolo di viaggio, il biglietto o altra prova equipollente, mentre gli incombono solo l'allegazione dell'inadempimento; spettava al vettore dimostrare l'esatto adempimento o le cause esimenti. Poiché la Corte territoriale aveva escluso la prova del contratto senza confrontarsi con le carte d'imbarco prodotte e senza spiegare la loro inefficacia probatoria, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e vizi del procedimento motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità per difetto di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per affermare l'obbligo di una motivazione sufficiente e intelligibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
Regolamento CE n. 261 del 2004
richiamato quale disciplina del ritardo del volo e delle soglie di rilevanza dell'inadempimento del vettore
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
richiamata quale disciplina del trasporto aereo internazionale di persone
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel principio sull'onere della prova del contratto e dell'inadempimento nel trasporto aereo
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando non illustra le censure dell'appellante, non espone le ragioni del loro rigetto e si limita a un richiamo acritico della decisione di primo grado, rendendo impossibile individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.
- Nel trasporto aereo internazionale, il passeggero che agisce per il risarcimento da cancellazione, negato imbarco o ritardo deve provare l'esistenza del contratto di trasporto producendo il titolo di viaggio, il biglietto o altra prova equipollente; una volta allegato l'inadempimento, spetta al vettore dimostrare l'esatto adempimento o la causa esimente.
- Le carte di imbarco possono costituire elemento probatorio idoneo a dimostrare il contratto di trasporto o l'avvenuto acquisto del biglietto, sicché il giudice che le ritenga insufficienti deve spiegare in modo specifico le ragioni della loro inidoneità.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di comprendere quali siano le circostanze decisive richiamate e in che modo esse giustifichino la decisione; non è sufficiente un rinvio generico e privo di concreta elaborazione critica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →