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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17644/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggeri)

La controversia

Due passeggeri avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla cancellazione di un volo internazionale da Londra a Roma previsto per il 20 dicembre 2010. I viaggiatori lamentavano che la compagnia avesse offerto una riprotezione solo dopo tre giorni e, per di più, con diversa destinazione verso Milano. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la fonte negoziale del diritto; il Tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente per mancata considerazione del biglietto elettronico e delle carte di imbarco; nullità della sentenza per sostanziale mancanza di motivazione; assenza di concisa esposizione dello svolgimento del processo e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; vizio della motivazione per relationem, perché la sentenza d'appello si limitava a richiamare genericamente la decisione di primo grado e a negare la prova del contratto di trasporto senza spiegare perché le carte d'imbarco non fossero idonee a provarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era meramente apparente e dunque giuridicamente inesistente, perché non dava conto delle censure di gravame né spiegava le ragioni dell'adesione alla decisione di primo grado. Inoltre, la Corte ha affermato che, nel trasporto aereo internazionale, il passeggero deve provare l'esistenza del contratto di trasporto mediante il titolo di viaggio, il biglietto o altra prova equipollente, mentre gli incombono solo l'allegazione dell'inadempimento; spettava al vettore dimostrare l'esatto adempimento o le cause esimenti. Poiché la Corte territoriale aveva escluso la prova del contratto senza confrontarsi con le carte d'imbarco prodotte e senza spiegare la loro inefficacia probatoria, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e vizi del procedimento motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per affermare l'obbligo di una motivazione sufficiente e intelligibile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • Regolamento CE n. 261 del 2004

    richiamato quale disciplina del ritardo del volo e delle soglie di rilevanza dell'inadempimento del vettore

  • Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    richiamata quale disciplina del trasporto aereo internazionale di persone

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel principio sull'onere della prova del contratto e dell'inadempimento nel trasporto aereo

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando non illustra le censure dell'appellante, non espone le ragioni del loro rigetto e si limita a un richiamo acritico della decisione di primo grado, rendendo impossibile individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.
  • Nel trasporto aereo internazionale, il passeggero che agisce per il risarcimento da cancellazione, negato imbarco o ritardo deve provare l'esistenza del contratto di trasporto producendo il titolo di viaggio, il biglietto o altra prova equipollente; una volta allegato l'inadempimento, spetta al vettore dimostrare l'esatto adempimento o la causa esimente.
  • Le carte di imbarco possono costituire elemento probatorio idoneo a dimostrare il contratto di trasporto o l'avvenuto acquisto del biglietto, sicché il giudice che le ritenga insufficienti deve spiegare in modo specifico le ragioni della loro inidoneità.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di comprendere quali siano le circostanze decisive richiamate e in che modo esse giustifichino la decisione; non è sufficiente un rinvio generico e privo di concreta elaborazione critica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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