Cassazione Penale, Sentenza n. 14509/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di ricettazione. La difesa contestava che i tabulati telefonici su cui si fondava la condanna riguardassero un apparecchio con IMEI diverso da quello del telefono sottratto alla persona offesa (i tabulati si riferivano all'IMEI 35380508968840 mentre il telefono rubato aveva IMEI 35380508968849). Per tale motivo la prova sarebbe fondata su un dato inesistente; inoltre si contestava il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale e di perizia informatica per accertare la titolarità del telefono associato all'IMEI contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che i tabulati acquisiti dalla polizia giudiziaria si riferivano all'IMEI 35380508968840 e non all'IMEI 35380508968849 del telefono denunciato rubato, determinando un decisivo travisamento della prova. Per questo ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. In primo grado l'imputato era stato condannato a 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa, confermata in appello prima dell'annullamento da parte della Cassazione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'elemento oggettivo della ricettazione richiede la prova che il bene di cui l'imputato si è appropriato sia effettivamente quello sottratto alla vittima; tale requisito non è soddisfatto se gli elementi tecnici di identificazione del bene (es. IMEI) non corrispondono e comportano un travisamento della prova
Massime di principio
- La corrispondenza certa tra identificatori tecnici (es. IMEI) presenti nei tabulati e l'oggetto materiale sottratto è essenziale per provare la ricettazione: discrepanze determinanti possono annullare la prova
- Quando la prova documentale è ambigua o contraddittoria in relazione a un elemento essenziale del reato, il giudice deve valutare l'ammissione di accertamenti tecnici (perizia informatica) o la rinnovazione del dibattimento; il diniego ingiustificato può comportare annullamento
- Le rettifiche o correzioni di codici tecnici devono risultare da atti formali e coerenti con i documenti acquisiti; non è sufficiente un'affermazione non riscontrata nei tabulati per sopperire a una discrasia
- Il travisamento della prova documentale, se decisivo per la condanna, giustifica l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
- In reati basati su dati tecnici e tracce digitali l'onere probatorio è rigoroso: dubbi oggettivi sul nesso tra imputato e bene devono essere risolti a favore dell'imputato
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