Ordinanza n. 6206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Commissario ad acta di accoglimento dell’istanza di trasferimento di una farmacia da via Reggio Modena n. 39 a viale Europa n. 56, angolo via Petrillina
Esito
La controversia
La controversia riguarda il trasferimento della farmacia galenica del titolare della sede n. 20. Dopo l’annullamento del diniego comunale disposto dal TAR, fondato sull’asserita appartenenza della nuova sede a una diversa zona farmaceutica, il Comune è rimasto inerte e, in sede di ottemperanza, è stato nominato un Commissario ad acta, che ha accolto l’istanza di trasferimento. La farmacia titolare della sede n. 16, direttamente confinante con la sede n. 20, ha impugnato il provvedimento commissariale deducendo: violazione delle garanzie partecipative, per mancato coinvolgimento nel procedimento originario e in quello di ottemperanza; erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012; contraddittorietà e insufficienza della motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per avere il Commissario ritenuto non più vigente la perimetrazione contenuta nella pianta organica del 1990, in contrasto con il giudicato conformativo. In appello la farmacia ha sostenuto che il trasferimento avrebbe di fatto assegnato alla sede n. 20 una collocazione estranea alla relativa zona e che il Comune avrebbe dovuto verificare se viale Europa fosse riconducibile, in via interpretativa, a una delle zone previste dalla precedente pianta organica, considerando anche l’interesse alla corretta distribuzione territoriale delle farmacie.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello e ha disposto incombenti istruttori, riservando ogni questione processuale, di merito e sulle spese. Il Collegio ha rilevato che la disciplina introdotta dal d.l. n. 1/2012 ha superato il modello rigido della pianta organica e delle perimetrazioni strettamente topografiche, sostituendolo con una programmazione territoriale più flessibile, orientata al criterio demografico e all’equa distribuzione del servizio farmaceutico. Tuttavia, la mancata costituzione del Comune e del Commissario ad acta ha impedito una cognizione completa, anche perché la pianta organica del 1990 avrebbe subito numerosi rimaneggiamenti e deve essere valutata alla luce dei criteri successivi alla novella legislativa. Poiché la nuova collocazione in viale Europa, asse di espansione urbanistica, determinerebbe una distanza di 480 metri tra le due farmacie, il giudice ha ritenuto necessario verificare l’attuale distribuzione delle sedi e il rispetto dell’equa distribuzione territoriale. Ha ordinato al Comune di depositare entro 60 giorni una relazione dei settori competenti sull’attuale distribuzione delle sedi farmaceutiche, sulle revisioni intervenute e sulle direttrici di espansione urbanistica, con particolare riferimento all’area di viale Europa, nonché i pareri urbanistici precedentemente acquisiti. La fissazione dell’udienza di merito è stata rinviata a separato provvedimento.
Norme richiamate
artt. 63 e 65 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre acquisizioni e incombenti istruttori necessari per la decisione della controversia.
art. 2 l. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
La disciplina privilegia il criterio demografico, l’accessibilità e l’equa distribuzione territoriale, superando il modello della pianta organica caratterizzato da perimetrazioni rigide e strettamente topografiche.
art. 11, comma 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
La disposizione è invocata in relazione alla disciplina del trasferimento e della localizzazione delle farmacie, ma l’ordinanza non ne definisce in via conclusiva l’applicazione al caso concreto.
Massime di principio
- La disciplina della localizzazione delle farmacie successiva al d.l. n. 1/2012 non richiede necessariamente una rigorosa delimitazione topografica dei confini di ciascuna sede: la programmazione deve essere valutata principalmente in funzione dell’accessibilità del servizio e dell’equa distribuzione delle farmacie sul territorio.
- La precedente pianta organica delle farmacie non può essere applicata automaticamente secondo il modello rigido previgente, ma deve essere coordinata con i criteri più flessibili introdotti dalla novella del 2012 e con le successive revisioni della distribuzione territoriale.
- Nel valutare il trasferimento di una farmacia verso una nuova area di espansione urbanistica, l’amministrazione deve verificare l’impatto della nuova collocazione sull’attuale distribuzione delle sedi e sull’equa accessibilità al servizio, anche quando la distanza minima tra esercizi risulti rispettata.
- Quando la documentazione disponibile non consente di ricostruire l’attuale distribuzione delle sedi farmaceutiche, le revisioni della programmazione e i pareri urbanistici rilevanti, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori prima di decidere il merito dell’impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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