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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31579/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Firenze, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ha corretto il dispositivo della sentenza aggiungendo la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Si contestava che la correzione sia stata effettuata 'de plano', senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, violando il contraddittorio e il diritto di difesa; inoltre si sosteneva che la materia delle spese della parte civile non fosse rettificabile mediante procedimento di correzione dell'errore materiale ma richiedesse l'impugnazione e l'interlocuzione con l'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo della violazione del contraddittorio. Ha dichiarato la nullità di ordine generale dell'ordinanza impugnata per omessa fissazione della camera di consiglio e mancato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di correzione. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la correzione delle sentenze per errore materiale; la Corte ha richiamato il comma 2 che prevede la fissazione della camera di consiglio e l'avviso alle parti per l'adozione dell'ordinanza di rettifica

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata osservanza delle formalità previste dall'art. 130, comma 2, integra una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 535 cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine al tema delle spese processuali e ai limiti entro cui è ammessa la rettifica di omissioni relative alle spese; la sentenza segnala la necessità di distinzione tra omissioni rettificabili e questioni che richiedono il contraddittorio

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla l. n. 176 del 2020

    Detta norma ha consentito la trattazione scritta del giudizio in cassazione nel caso di specie, essendo mancata la richiesta di discussione orale

  • Cass. Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020 (Zampollo)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la mancata fissazione della camera di consiglio e l'omesso avviso alle parti per la correzione ex art. 130 costituiscono nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio

  • Cass. Sez. 4, n. 5805 del 2021

    Pronuncia citata dalla ricorrente relativa al tema dei limiti della rettifica dell'errore materiale in relazione alle spese processuali e alla necessità dell'interlocuzione con l'imputato

  • Cass. Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019 (Blasizza)

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui la parte che deduce la violazione del contraddittorio deve indicare un interesse concreto a interloquire; qui la ricorrente ha fatto presente tale interesse in ordine alla spettanza e liquidazione delle spese

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. richiede, quando il comma 2 lo prevede, la fissazione della camera di consiglio e l'avviso alle parti; l'omissione di tali formalità integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.
  • Le decisioni che incidono sulle spettanze economiche delle parti (es. condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile) implicano il diritto delle parti ad essere sentite; non sempre sono rettificabili de plano senza contraddittorio.
  • Se la rettifica è adottata senza rispettare il contraddittorio, il rimedio può essere l'annullamento (talvolta senza rinvio) per nullità, con trasmissione degli atti al giudice che dovrà provvedere nel rispetto delle garanzie difensive.
  • In caso di dubbio se la questione riguardi un mero errore materiale o una omissione che incide su diritti delle parti, è preferibile convocare le parti in camera di consiglio o, comunque, adottare procedure che assicurino l'interlocuzione, per evitare il vizio di nullità.
  • La parte che deduce la violazione del contraddittorio deve indicare il concreto interesse a interloquire sulle conseguenze della rettifica (es. spettanza e liquidazione delle spese) per valorizzare la rilevanza del vizio.

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