Cassazione Penale, Sentenza n. 17636/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio (due computer, un hard disk e documentazione relativa alla gestione dei rifiuti) emesso il 19 dicembre 2025. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sul nesso di pertinenzialità dei beni con i reati, mancata indicazione dei dati specifici da ricercare e ingiustificata acquisizione dell'intero contenuto dei dispositivi; dubbio sull'esistenza dell'ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) in mancanza di percezione di contributi pubblici; 2) violazione del principio di proporzionalità e assenza di criteri selettivi e di perimetrazione temporale delle operazioni di copia/analisi; 3) mancata considerazione delle esigenze lavorative e private legate all'uso dei dispositivi sequestrati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge; non sono quindi sindacabili i meri vizi logici della motivazione salvo che non si tratti di vizi talmente gravi da configurare errors in iudicando o in procedimento. Il Collegio ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: il ricorrente era indagato per falsità e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con indicazioni nel decreto genetico circa richieste di rimborso all'Amministrazione pubblica; si era ipotizzata la falsificazione di dati informatici relativi al registro carico/scarico dei rifiuti mediante software non a norma, sicché i dispositivi erano pertinenti alle indagini e le operazioni erano limitate a quanto indicato nel decreto. Non risultavano vizi di legge rilevanti e la prova dell'interesse pubblico alla acquisizione prevaleva sulle esigenze personali e lavorative del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame su misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; ciò limita il sindacato di legittimità alle questioni di diritto, con possibilità di censura dei soli vizi di motivazione estremi (errors in iudicando o in procedimento).
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) (richiamato nel testo)
Richiamato per evidenziare che i vizi logici della motivazione non costituiscono motivo di ricorso ammesso ex art. 325 c.p.p., salvo che la motivazione sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
art. 640-bis cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: la Corte valuta che l'ipotesi di reato è comunque sostenuta dagli elementi indicati nel decreto genetico (richieste di rimborso all'Amministrazione) e giustifica il sequestro degli strumenti informatici pertinenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame ex art. 325 c.p.p. è limitato a censure di diritto; non sono ammessi i semplici rilievi critici sulla valutazione delle prove o sulla motivazione se non quando questa sia del tutto carente o irragionevole.
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici è legittimo se il provvedimento motivato evidenzia un rapporto di pertinenzialità tra contenuto dei dispositivi e reati contestati, e se indica almeno i limiti operativi e la finalità probatoria.
- La specificazione dei dati da acquisire e la perimetrazione temporale sono elementi richiesti, ma in una fase embrionale delle indagini la Corte può ritenere giustificata una misura più ampia se è dimostrata l'impossibilità di isolare a priori i singoli dati e se sono previste cautele procedurali nelle operazioni di analisi.
- Le esigenze lavorative o private dell'indagato non prevalgono automaticamente sull'interesse pubblico quando siano ipotizzati reati gravi; il giudice deve comunque bilanciare gli interessi e motivare la prevalenza dell'interesse pubblico.
- Per evitare censure future, i decreti di sequestro di dati informatici dovrebbero indicare chiaramente il nesso di pertinenzialità, gli obiettivi probatori, i criteri selettivi di acquisizione e i limiti temporali e operativi delle attività di copia e analisi.
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