Sentenza n. 308/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quarta) n. 1919/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto l'azione di ottemperanza per prescrizione decennale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto la loro azione di ottemperanza volta a ottenere l'integrale esecuzione di sentenze civili recanti la condanna del Comune al pagamento di somme per risarcimento del danno da occupazione illegittima e irreversibile trasformazione di un fondo, nonché per indennità di occupazione legittima. Gli appellanti sostenevano di avere già ricevuto euro 141.555,05, ma di essere ancora creditori di euro 55.490,84, oltre accessori, per il corretto calcolo di interessi e rivalutazione, spese legali e di registrazione, onorari del secondo grado e ulteriori spese. Con il primo motivo hanno dedotto erroneità, omissività, contraddittorietà e violazione degli artt. 114 c.p.a. e 2944 c.c., sostenendo che la prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza fosse stata interrotta dalla delibera comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio del 2010 e dal mandato di pagamento del 2012, nonché, comunque, da diffide e messe in mora. Con il secondo motivo hanno censurato la condanna alle spese di primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c. In appello hanno inoltre prodotto una diffida del 2011, deducendone l'efficacia interruttiva della prescrizione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato il rigetto dell'azione di ottemperanza. Ha ritenuto corretta la decorrenza del termine decennale dal passaggio in giudicato della sentenza civile d'appello, avvenuto il 21 novembre 2008. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 20 del 2024, ha chiarito che il termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. è prescrizionale e riguarda la proponibilità dell'azione di esecuzione del giudicato; esso può essere interrotto anche da un atto stragiudiziale diretto a conseguire quanto dovuto in base al giudicato. Tuttavia, nel caso concreto, la delibera comunale del 2010 e il mandato di pagamento del 2012 non hanno interrotto la prescrizione relativamente agli accessori e alle spese, perché non contenevano una chiara volontà di riconoscere un debito residuo: la delibera non qualificava il pagamento come acconto, parziale o salvo conguaglio, mentre il mandato recava la causale 'liquidazione definitiva pagamento'. Il pagamento della sorte capitale, senza espressa riserva o altra manifestazione univoca, non vale quindi come riconoscimento del debito per interessi, rivalutazione e spese, neppure quando il debitore è una pubblica amministrazione. Le diffide del 2019 e del 2023 erano tardive, essendo intervenute dopo il compimento della prescrizione. La diffida dell'8 giugno 2011, prodotta soltanto in appello, è stata dichiarata inammissibile e inutilizzabile ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., non essendo stata dimostrata l'impossibilità non imputabile di produrla in primo grado né la sua indispensabilità ai fini della decisione. La sua produzione avrebbe comunque introdotto una nuova prospettazione sulle condizioni dell'azione, incompatibile con la natura di revisio prioris instantiae dell'appello e con il divieto di mutamento del thema decidendum. È stato respinto anche il motivo sulle spese, conseguente al rigetto del primo motivo. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Prevede un termine decennale di prescrizione dell'azione di ottemperanza, riferito alla proponibilità dell'azione esecutiva del giudicato e decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 2944 c.c.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere
Il riconoscimento deve risultare da una manifestazione univoca del debitore; il mero pagamento della sorte capitale non riconosce automaticamente il debito per interessi, rivalutazione e spese.
art. 104, comma 2, c.p.a.
che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
Vieta la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che siano indispensabili oppure che la parte dimostri l'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; tali condizioni non ricorrevano per la diffida del 2011.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Delimita il giudizio d'appello come revisio prioris instantiae, impedendo nuove prospettazioni che modifichino il thema decidendum e i fatti costitutivi della pretesa.
art. 91 c.p.c.
Invocato dagli appellanti contro la condanna alle spese di primo grado; la censura è stata respinta in conseguenza del rigetto dell'appello sul merito.
Massime di principio
- Il termine decennale previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. per l'azione di ottemperanza è un termine di prescrizione relativo alla proponibilità dell'azione esecutiva del giudicato e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; può essere interrotto anche da un atto stragiudiziale diretto a conseguire quanto dovuto in base al giudicato.
- Il pagamento della sorte capitale, effettuato anche da una pubblica amministrazione, non costituisce di per sé riconoscimento del debito per interessi, rivalutazione monetaria o spese giudiziali. Tale effetto interruttivo richiede una manifestazione univoca della volontà del debitore, risultante anche da formule non sacramentali ma equivalenti a 'acconto', 'pagamento parziale' o 'salvo conguaglio', oppure da una chiara deliberazione in tal senso.
- Nel giudizio d'appello non è ammissibile la produzione di un documento disponibile già in primo grado quando la parte non dimostri l'impossibilità non imputabile di produrlo e il documento non sia indispensabile per decidere sulle censure rivolte contro la sentenza impugnata.
- Anche nel giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice civile, l'appello è circoscritto al thema decidendum del primo grado e non può introdurre nuovi fatti costitutivi o nuove prospettazioni sulle condizioni dell'azione, poiché ha natura di revisio prioris instantiae.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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