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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32360/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Nel 2010-2011, nell'ambito di un contratto di fornitura di energia elettrica, il fornitore addebitò in fattura al cliente, in rivalsa, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che aveva versato all'erario. I crediti del fornitore risultavano sin dall'origine ceduti a una società di factoring, alla quale il cliente effettuò i pagamenti. Il cliente convenne in giudizio la cessionaria chiedendo la ripetizione di quanto versato a titolo di addizionale, assumendo la contrarietà della disciplina interna al diritto dell'Unione europea. La cessionaria chiamò in causa il fornitore per essere manlevata. In primo grado il tribunale condannò la cessionaria alla restituzione e il fornitore alla manleva; la corte d'appello rigettò gli appelli. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 288 TFUE, per avere la corte territoriale attribuito efficacia diretta orizzontale alla direttiva 2008/118/CE e consentito la disapplicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 in una lite tra privati; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello relativi alla qualificazione dell'addizionale come "altra imposta indiretta" e alla natura della direttiva; 3) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE, per avere attribuito efficacia erga omnes all'interpretazione della Corte di giustizia su norma non self-executing; 4) violazione degli artt. 11 e 117 Cost., 288 e 291 TFUE e 2033 c.c., per avere riconosciuto i presupposti della ripetizione dell'indebito nonostante l'asserita impossibilità per il giudice di disapplicare la norma interna; 5) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per avere qualificato l'addizionale provinciale come imposta indiretta rientrante nella direttiva. La controparte ha resistito con controricorso; la cessionaria ha proposto ricorso incidentale adesivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto infondato il motivo sull'omessa pronuncia, perché la motivazione della sentenza impugnata era incompatibile con la tesi svolta in appello e quindi il rilievo doveva intendersi implicitamente disatteso. Quanto agli altri motivi, li ha esaminati congiuntamente e li ha respinti, correggendo però la motivazione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio già affermato in una serie di pronunce successive alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina interna: il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, l'addizionale provinciale poi riconosciuta incompatibile con il diritto UE può agire direttamente contro il fornitore con l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., entro il termine decennale, perché la caducazione della norma interna fa venir meno ex tunc la causa della prestazione nei rapporti tra solvens e accipiens. Le spese di legittimità sono state compensate, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.

    ha costituito il rito introduttivo del giudizio di merito

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ.

    è stata ritenuta l'azione esperibile dal soggetto che abbia pagato l'addizionale non dovuta, direttamente contro il fornitore che l'ha riscossa

  • art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511

    art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511

    costituiva la base normativa dell'addizionale provinciale, poi travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale e dalla incompatibilità con il diritto UE

  • art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE

    art.1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE

    è il parametro eurounitario rispetto al quale la disciplina interna è stata ritenuta incompatibile

  • art. 11 Cost.

    artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale che impone il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento UE

  • art. 117, primo comma, Cost.

    artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale per la conformità della legge interna al diritto UE

  • art. 267 TFUE

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di interpretazione della Corte di giustizia e sua portata

  • art. 288 TFUE

    richiamato in relazione alla natura e agli effetti delle direttive UE

  • art. 291 TFUE

    richiamato nel motivo relativo alla disapplicazione della norma interna e agli effetti dell'atto UE

  • art. 384 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 384 co. proc. civ.

    ha consentito la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.

    è stato richiamato per rinviare integralmente alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1–quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata, pur senza trattare espressamente uno specifico motivo, adotti una motivazione logicamente incompatibile con la tesi dedotta, perché ciò implica il rigetto implicito della censura.
  • Quando una norma interna è stata dichiarata illegittima per contrasto con il diritto dell'Unione, il soggetto che ha corrisposto l'importo indebito a titolo di rivalsa può agire direttamente contro il soggetto che lo ha incassato, nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
  • La caducazione della disciplina interna che giustificava l'addebito elimina ex tunc la causa della prestazione nei rapporti tra pagatore e percettore, legittimando la ripetizione dell'indebito anche in presenza di rapporti tra privati.
  • In sede di legittimità, la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato finale sia conforme a diritto.
  • La qualificazione eurounitaria o nazionale di un prelievo fiscale va letta alla luce dell'evoluzione normativa e delle pronunce sopravvenute, ma la decisione sulla ripetizione dell'indebito resta fondata, in caso di illegittimità della base normativa interna, sul venir meno del titolo del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMutuoCredito al consumo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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