Sentenza n. 1679/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 742/2025, che aveva condannato l’amministrazione a pagare € 1.576,31 oltre agli interessi legali maturati dalle singole scadenze fino al saldo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che, nonostante la notifica della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, il decorso del termine di 120 giorni e il suo passaggio in giudicato, il Ministero non aveva eseguito il pagamento di € 1.576,31 oltre accessori. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha prodotto un decreto dirigenziale del 12 febbraio 2026 che disponeva il pagamento; la ricorrente ha poi dichiarato che la somma era stata effettivamente pagata il 22 luglio 2026 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la ricorrente ha ottenuto l’integrale soddisfazione del proprio interesse sostanziale con il pagamento intervenuto il 22 luglio 2026. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è avvenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Ha liquidato € 800,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Con l’odierno ricorso (notificato in data 5.12.2025 e depositato in pari data) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
L’azione di ottemperanza è stata proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il credito della ricorrente.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 c.p.a.; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma riconosciuta dal giudicato, effettuato nel corso del processo, comporta la cessazione della materia del contendere quando determina la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, anche quando il pagamento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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