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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11304/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 415-bis e 552 c.p.p.: si deduce la nullità del processo di primo grado per omessa o irregolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) e del decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorrente sostiene che l'avv. Flavio Mellini, indicato quale domiciliatario, non aveva accettato il mandato e quindi non poteva ricevere le notifiche; non essendosi proceduto a nuova elezione di domicilio né a rinotifica dopo l'assegnazione di un difensore d'ufficio, il ricorrente sarebbe rimasto all'oscuro della notifica e del processo, con conseguente nullità degli atti e richiesta di regressione degli atti alla fase delle indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che l'omessa o irregolare notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. non costituisca sempre una nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale soggetta al regime di rilevabilità dell'art. 180 c.p.p., quindi eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Poiché l'eccezione è stata sollevata per la prima volta in sede d'appello, è tardiva. Inoltre la Corte ha affermato che l'elezione di domicilio è autonoma rispetto al mandato difensivo: il domicilio eletto presso lo studio di un difensore resta valido anche se il difensore rinuncia al mandato, salvo revoca espressa dell'imputato, per cui la notifica presso lo studio dell'avv. Mellini è stata ritenuta efficace. Per questi motivi il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la mancata o irregolare notifica di tale avviso è rilevante ai fini della validità della successiva citazione diretta, ma la sua violazione può configurare una nullità di ordine generale (non sempre assoluta) soggetta al regime di cui all'art. 180 c.p.p.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura processuale (riguarda modalità di notifica e regime di nullità); nella fattispecie è stata valutata congiuntamente alla disciplina sulle nullità processuali.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce il regime di rilevabilità delle nullità processuali; la Corte ha qualificato la nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis come "nullità generale a regime intermedio", eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale cui era riconducibile il capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado e confermato in appello; citata per indicare il capo di imputazione oggetto del giudizio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti del rigetto del ricorso in Cassazione e la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. non sempre comporta una nullità assoluta: spesso si inquadra come nullità generale soggetta alle regole di rilevabilità dell'art. 180 c.p.p. e deve essere eccepita tempestivamente (di norma entro la decisione di primo grado). Sollevare tale eccezione per la prima volta in sede d'appello è, salvo casi di nullità assoluta, normalmente tardivo.
  • L'elezione di domicilio è atto autonomo rispetto al mandato difensivo: la notifica effettuata presso il domicilio eletto (es. studio del difensore) conserva efficacia anche se il difensore successivamente rinuncia al mandato, a meno che l'imputato non abbia revocato o modificato l'elezione di domicilio.
  • Se si teme che una notifica sia stata irregolare (per es. domiciliario che non ha accettato l'incarico), è importante sollevare l'eccezione immediatamente nel giudizio di primo grado o chiedere la rinotifica/nuova elezione di domicilio per evitare la perdita del vizio processuale per tardività.
  • Distinguere sempre tra nullità assolute (es. omessa notifica all'imputato in senso pieno) e nullità generali o relative: le prime sono rilevabili in ogni stato e grado, le seconde hanno termini di rilevabilità e possono essere inutili se sollevate tardivamente.
  • Per tutelare il diritto di difesa, l'imputato deve dare tempestivo mandato e, se cambia difensore o scatta una rinuncia, deve provvedere alla nuova elezione di domicilio o sollevare subito la nullità: l'inerzia espone al rischio che le notifiche successive siano considerate valide.

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