Cassazione Penale, Sentenza n. 41694/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., in relazione alla presunta appartenenza all'associazione mafiosa 'Cursoti Milanesi'. La difesa contestava la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi: sosteneva che le emergenze investigative indicavano al più partecipazione a reati di traffico di stupefacenti e non la partecipazione stabile all'associazione mafiosa; criticava l'affidamento su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori (Privitera) e del fratello Gabriele, ne evidenziava la genericità e la possibile circolarità probatoria, nonché l'assenza del nome del ricorrente in precedenti procedimenti collegati e la lunga detenzione che, secondo la difesa, escludeva una partecipazione stabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di un compendio indiziario fatto di intercettazioni, videoriprese, sezioni tecniche, sequestri, arresti e dichiarazioni di collaboratori, nonché riscontri fattuali sulla struttura e sulle dinamiche del clan. La Corte ha richiamato il limite del controllo di legittimità sulle misure cautelari, che riguarda la verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione e non il sindacato in fatto del materiale probatorio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che definisce e punisce l'associazione di tipo mafioso; la sua applicazione è stata ritenuta fondata sulla combinazione di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e altre attività investigative che delineano il carattere mafioso del sodalizio e il ruolo del ricorrente.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Motivazione invocata dalla difesa come presunta violazione di legge e vizio di motivazione in sede di ricorso di cassazione; la Corte ha esaminato tali censure nei limiti propri del sindacato sulla motivazione del giudice del riesame.
art. 273 c.p.p.
Norma che disciplina il giudizio sulle misure cautelari; la Corte richiama che per la misura cautelare è sufficiente la gravita' degli indizi secondo il giudizio probabilistico tipico della fase cautelare, non la precisione richiesta nel giudizio di merito.
art. 273, comma 1-bis c.p.p.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione degli indizi; la Corte segnala che il richiamo ai commi dell'art.192 c.p.p. va letto con le specificità proprie della fase cautelare.
art. 192 c.p.p.
Norme sulle regole di valutazione della prova testimoniale e dei mezzi di ricerca della prova; citata nelle considerazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e sull'opportunità di riscontri.
art. 292 c.p.p.
Norma richiamata dal Tribunale del Riesame in merito ai requisiti formali dell'ordinanza cautelare e all'oggetto del riesame; la Corte ha verificato che il giudice di merito abbia rispettato i canoni argomentativi previsti.
art. 311 c.p.p.
Norma sul ricorso per cassazione nel processo penale; citata in relazione ai limiti del sindacato della suprema Corte sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari.
art. 546 c.p.p.
Richiamato come modello strutturale per la motivazione delle decisioni cautelari (adattato alle pronunce cautelari), ossia l'obbligo di esposizione ragionata delle ragioni che giustificano la misura.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: controlla la completezza, coerenza e logicità della motivazione del giudice del riesame, non la rinnovata valutazione in fatto degli elementi indiziari.
- La sussistenza di 'gravi indizi' in materia di associazione mafiosa può fondarsi su un compendio di elementi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri, videoriprese, precedenti procedimenti) anche se nessun elemento da solo è decisivo.
- Dichiarazioni di collaboratori o di indagati (es. parenti) possono essere valutate positivamente se opportunamente riscontrate da elementi tecnici o investigativi che ne confermano i contenuti.
- L'assenza del nome di un soggetto in precedenti atti o processi non esclude automaticamente la sua partecipazione: mancanze investigative (es. mancato rinvenimento di un telefono) possono spiegare lacune nelle tracce.
- Distinguere tra partecipazione ad associazione mafiosa e mera partecipazione a reati di traffico di stupefacenti richiede elementi che evidenzino il vincolo di intimidazione, controllo del territorio, metodo mafioso e finalità estorsiva o di mantenimento dei detenuti; la semplice gestione di piazze di spaccio non è automaticamente sufficiente, ma può concorrere alla prova se inserita in un quadro organico.
- Le obiezioni difensive che chiedono una diversa lettura degli stessi indizi sono tipicamente inammissibili in Cassazione se si limitano a proporre una valutazione alternativa senza dimostrare manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi analoghi è utile: mettere in rilievo la carenza di riscontri tecnici, la genericità delle dichiarazioni testimoniali, fornire elementi obiettivi alternativi (alibi, assenza di contatti utili) e chiedere verifiche su specifici passaggi logici ritenuti carenti nella motivazione.
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