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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41911/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Shelokhnev Oleg era stato condannato dal Giudice di Pace di Milano al pagamento di euro 10.000,00 per la violazione dell'ordine del Questore di Milano (27/01/2017) di allontanarsi dal territorio dello Stato entro sette giorni (fatto del 15/03/2017), ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Con il ricorso in Cassazione il condannato denunciava inosservanza di norme processuali a pena di nullità (richiamando l'art. 420-bis c.p.p.) e vizio di motivazione per avere il giudice di merito dichiarato l'assenza dell'imputato senza aver previamente accertato l'effettiva conoscenza del processo da parte dello stesso, atteso che la notifica del decreto di citazione era stata effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio eletto quale domiciliatario. Richiamava inoltre la modifica introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 all'art. 420-quater c.p.p., secondo cui, in caso di mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisca di per sé presupposto idoneo per dichiarare l'assenza dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra legale e imputato e se, alla luce degli elementi concreti, l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto. Non essendo avvenuta tale verifica nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma che sanziona l'inosservanza dell'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato imposto dal Questore; nella fattispecie ha formato il fatto-reato contestato (contravvenzione) per il mancato abbandono del territorio nel termine assegnato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come norma collegata alle nullità processuali: la Corte rileva che l'inosservanza di garanzie sull'effettiva conoscenza del processo può integrare profili di nullità e richiede accertamenti specifici da parte del giudice prima di dichiarare l'assenza dell'imputato.

  • art. 420-quater cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    Dopo la modifica legislativa il giudice, in caso di mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, è tenuto a pronunciare sentenza di non doversi procedere: principio richiamato dal ricorrente e rilevante ai fini della verifica dell'effettiva conoscenza.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Isamil Darwish)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'elezione di domicilio presso il difensore non è sufficiente di per sé a ritenere la conoscenza del processo; occorre verificare l'effettivo rapporto professionale e le modalità concrete che possano dimostrare la conoscenza o la volontarietà della sottrazione.

  • Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015 (Raspini)

    Giurisprudenza che stabilisce che, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il rinvio per nuovo giudizio va disposto a favore di altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio o qualsiasi difensore non è automatica prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato: il giudice deve valutare se è stato instaurato un rapporto effettivo e se vi sono elementi concreti che attestino che l'imputato è stato informato o si è volontariamente sottratto.
  • Prima di dichiarare l'assenza dell'imputato il giudice deve accertare le modalità concrete di notifica e comunicazione (ricevute, contatti documentati, dichiarazioni del difensore) e motivare specificamente la ritenuta conoscenza o la volontarietà della sottrazione.
  • Dopo la modifica dell'art. 420-quater c.p.p. (d.lgs. 10/10/2022, n. 150) la mancata conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato comporta la pronuncia di non doversi procedere; ciò rende più rigorosi gli accertamenti a carico del giudice prima di procedere in contumacia.
  • In caso di annullamento in Cassazione di una sentenza non impugnabile del Giudice di Pace il rinvio per nuovo giudizio deve essere disposto a favore di altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica.
  • Per l'imputato e il difensore: è importante documentare i contatti e le comunicazioni (es. ricevute, mail, attestazioni) se si elegge domicilio presso il difensore; ciò può evitare che una notifica al domiciliatario sia considerata insufficiente.
  • Per il pubblico ministero e il giudice: quando si procede in assenza, occorre motivare con riferimento agli elementi probatori che dimostrino la conoscenza o la volontà di sottrarsi dell'imputato; la mera elezione di domicilio non esonera tale obbligo di verifica.

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