Cassazione Penale, Sentenza n. 16279/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché emessa da un organo funzionalmente incompetente: il ricorso avrebbe dovuto essere deciso dal Presidente della Corte d'appello (organo monocratico) ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002 e non da una sezione collegiale. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della Corte d'appello di Roma per la delibazione competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 7/04/2021 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'imputato. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata produzione della certificazione consolare sullo stato reddituale e sull'esistenza di beni detenuti all'estero (e dall'assenza di una prova valida dell'invio della richiesta consolare, essendo stato prodotto solo uno 'schema di fax') e perché l'autocertificazione allegata, relativa ai redditi 2018, sarebbe stata inidonea alla data del 31/05/2019, quando la Corte riteneva dovesse essere prodotta documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2017.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 97
Articolo richiamato come base normativa per il provvedimento di rigetto originario dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99
Stabilisce che il ricorso contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere deciso gerarchicamente dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Corte di Appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento; la mancata osservanza di tale competenza funzionale determina l'annullamento del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Quando si propone ricorso gerarchico avverso il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verificare sempre la competenza funzionale: la decisione deve essere adottata dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Corte di Appello (art. 99 d.P.R. n.115/2002) e non da una collegialità, pena l'annullamento per incompetenza.
- Nelle istanze per patrocinio a spese dello Stato è essenziale allegare la certificazione consolare sullo stato reddituale e sull'esistenza di beni detenuti all'estero; se tale certificazione non è immediatamente disponibile, conviene produrre prova documentale efficace della richiesta di rilascio (ricevute, ricevuta di invio da parte dell'autorità consolare, PEC o ricevuta postale) e chiedere eventualmente integrazione nei termini.
- La autocertificazione dei redditi deve essere coerente con lo stato delle dichiarazioni fiscali al momento della presentazione dell'istanza: se la dichiarazione relativa all'anno indicato non era ancora dovuta o non è stata presentata, occorre motivare e documentare la situazione (ad esempio indicare il reddito dell'anno precedente o comprovare l'avvenuta presentazione del modello 730/Redditi). Conservare prova della presentazione del modello precompilato o di ogni comunicazione con l'Agenzia delle Entrate.
- Se il provvedimento di diniego è viziato per incompetenza funzionale, il vizio assorbe le censure sui presunti profili istruttori o sostanziali: il rimedio efficace è ottenere l'annullamento e la rimessione al competente organo monocratico per una nuova delibazione.
- Per evitare il rigetto per mera carenza formale, produrre sempre documentazione comprovante l'effettivo invio di richieste all'estero (conservare ricevute, invii certificati, riscontri) e, se si allegano fax o e-mail, accompagnarli con ricevute di trasmissione o tester di avvenuta ricezione.
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