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Sentenza

Sentenza n. 5217/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 022/2025/CRI (prot. n. 78104 del 25.07.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, ove non vengono indicati i soggetti destinatari dei provvedimenti reiettivi; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 52066 del 14.04.2026, con il quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 3 prat. n. 022/2025/CRI (prot. n. 78104 del 25.07.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: c 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; c 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.

Giustizia amministrativa202603950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego, totale o parziale, del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica di un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2024 e del 2025, nonché, in via subordinata, decreto interministeriale disciplinante il contributo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio e la proprietaria di un'unità immobiliare hanno impugnato la determinazione comunale che aveva valutato solo parzialmente la domanda di contributo e il successivo provvedimento di rigetto relativo all'unità immobiliare, deducendo di avere prodotto la documentazione richiesta e contestando l'incompletezza dell'istruttoria e l'insufficienza della motivazione. In via subordinata hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre censurato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non avrebbe previsto l'erogazione autonoma del contributo per le parti comuni e per le unità immobiliari con difformità sanabili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e, subordinatamente, l'infondatezza delle censure contro il decreto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La disciplina dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare la sussistenza di requisiti e documenti predeterminati, tra cui lo stato legittimo dell'immobile, senza effettuare una valutazione discrezionale dell'an, del quid o del quomodo del beneficio. La graduatoria prevista dal decreto, pur operando nei limiti delle risorse disponibili, si fonda su criteri oggettivi e costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei, non uno strumento di selezione qualitativa o comparativa. La limitatezza della provvista finanziaria è un elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non trasforma la posizione del richiedente in interesse legittimo. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, poiché l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica e non l'uso o l'assetto del territorio; la verifica della regolarità edilizia costituisce soltanto un presupposto del contributo. Anche la contestazione subordinata del decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non configura una controversia autonoma sull'atto normativo. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La disciplina primaria del contributo post-sismico, attuata dal decreto interministeriale, configura una fattispecie legale di attribuzione del beneficio.

  • art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla disponibilità di un titolo abilitativo prescritto o di un titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Prevede la graduatoria e lo scorrimento nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri predeterminati; tali meccanismi non implicano esercizio di discrezionalità amministrativa.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La verifica dello stato legittimo dell'immobile opera come presupposto per l'accesso al contributo, senza attrarre la controversia nella materia edilizia o urbanistica.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario, ai fini della translatio iudicii, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione declinatoria.

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie indicate dalla legge non è costituzionalmente necessitata e non può essere estesa, in assenza di una previsione normativa espressa, a controversie su diritti soggettivi patrimoniali.

Massime di principio

  • Quando la concessione di un contributo pubblico è disciplinata da requisiti, documenti, criteri di ammissibilità e modalità di calcolo predeterminati, senza valutazioni discrezionali dell'amministrazione sull'an, sul quid o sul quomodo del beneficio, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La formazione di una graduatoria per l'assegnazione di risorse pubbliche limitate non comporta di per sé l'esistenza di interessi legittimi: se la graduazione applica criteri oggettivi prestabiliti e non seleziona qualitativamente i progetti, essa costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei.
  • Quando la normativa subordina l'erogazione del contributo alla disponibilità delle risorse finanziarie e alla collocazione utile nella graduatoria, la provvista finanziaria costituisce un elemento della fattispecie costitutiva del diritto, non un limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale.
  • La controversia sul riconoscimento di un contributo post-sismico non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica per il solo fatto che tra i requisiti del beneficio sia prevista la verifica dello stato legittimo dell'immobile, poiché l'oggetto immediato della domanda resta una prestazione patrimoniale e non l'uso o l'assetto del territorio.
  • La contestazione subordinata di un decreto attuativo, proposta al solo fine di rimuovere l'ostacolo al riconoscimento di un contributo, resta strumentale alla pretesa patrimoniale e non trasforma la controversia in un'autonoma impugnazione di un atto normativo rientrante nella giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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