Sentenza n. 5273/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di ottemperanza e liquidato le spese del giudizio di primo grado in Euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti avevano ottenuto dal giudice ordinario una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito di importi differenziati per ciascun interessato. Nonostante la notifica della sentenza con formula esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la carta. Gli interessati avevano quindi promosso un giudizio di ottemperanza, accolto dal TAR, che aveva liquidato le spese del primo grado in Euro 500,00. L’appello riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese, ritenuta simbolica e non adeguata. Gli appellanti hanno dedotto la violazione dei parametri professionali previsti dal d.m. n. 55/2014, dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, dell’art. 2233 c.c., dell’art. 13 della l. n. 247/2012, dell’art. 24 della l. n. 794/1942, degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Hanno chiesto la rideterminazione delle spese del primo grado nell’importo complessivo di Euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo parzialmente e ha riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, elevandole da Euro 500,00 a Euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna una parte al pagamento, deve fare riferimento ai parametri del d.m. n. 55/2014, valutando natura, difficoltà, valore, importanza della controversia, attività svolta, risultati conseguiti e complessità delle questioni. I valori tabellari non costituiscono tuttavia minimi inderogabili, poiché le tariffe professionali sono state abrogate; il giudice può discostarsene, anche significativamente, purché motivi i criteri della liquidazione. L’unico limite legale è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, la liquidazione di Euro 500,00 era manifestamente inferiore a quella presumibilmente necessaria a garantire un ristoro concreto delle spese e risultava priva di motivazione specifica. La serialità del contenzioso non giustificava una riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che perseveri nel negare una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria. La nuova liquidazione equitativa è stata fissata in Euro 800,00, considerando che la causa verteva su un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza in materia di carta del docente. La domanda di ottenere l’importo maggiore richiesto è stata respinta. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in “conto sospeso”
La disposizione è richiamata per evidenziare che l’amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione alla decisione giudiziaria anche in assenza di disponibilità finanziarie, mentre nel caso concreto non aveva neppure attivato la carta elettronica.
art. 4 d.m. n. 55/2014
delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Il giudice deve considerare i parametri generali nella liquidazione delle spese, pur potendo discostarsi dai valori tabellari con adeguata motivazione.
art. 5 d.m. n. 55/2014
possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I valori medi delle tabelle costituiscono un riferimento parametrico, non minimi inderogabili; il giudice può modificarli entro i limiti previsti e, se se ne discosta in modo apprezzabile, deve motivare.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
La norma costituisce la base legale per i parametri ministeriali di liquidazione dei compensi professionali, applicabili quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale generale alla discrezionalità giudiziale nella liquidazione: non possono essere riconosciute somme simboliche e non consone al decoro professionale.
art. 26 c.p.a.
È richiamato quale norma sulla regolazione delle spese nel processo amministrativo.
art. 91 c.p.c.
È richiamato in relazione al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 47 CDFUE
Il principio di tutela giurisdizionale effettiva impedisce che una liquidazione immotivata e manifestamente esigua delle spese renda eccessivamente gravoso l’accesso alla giustizia.
artt. 24 e 113 Cost.
Sono richiamati a tutela dell’effettività della protezione giurisdizionale, che può essere compromessa da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e non motivata.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13 l. n. 247/2012
Prevede che il compenso sia di regola pattuito per iscritto e, in mancanza, sia liquidato dal giudice sulla base dei parametri ministeriali.
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese di lite, i parametri del d.m. n. 55/2014 costituiscono criteri di riferimento e non minimi tariffari inderogabili; il giudice può discostarsene, anche in misura significativa, purché esponga i criteri concreti posti a base della quantificazione.
- L’abrogazione delle tariffe professionali non consente al giudice di liquidare somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale: l’art. 2233, comma 2, c.c. rappresenta il limite legale minimo alla discrezionalità nella determinazione delle spese.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore ai parametri ordinariamente applicabili, se priva di motivazione sulle ragioni dello scostamento, è illegittima quando non assicura un ristoro concreto delle spese sostenute per ottenere tutela giurisdizionale.
- La serialità del contenzioso non giustifica di per sé la riduzione delle spese processuali; quando l’amministrazione persiste nel negare una posizione già riconosciuta dalla giurisprudenza, tale circostanza può rilevare in senso contrario, nell’ambito della valutazione complessiva della condotta processuale e della liquidazione delle spese.
- Nel giudizio d’appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, in applicazione dell’effetto devolutivo, quando accerti l’inadeguatezza o l’insufficiente motivazione della precedente quantificazione.
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