Cassazione Penale, Sentenza n. 38553/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto concorso nel reato di corruzione (artt. 110 e 318 c.p.). Contestava di essere stato solo un collaboratore/amministrativo che fungeva da tramite tra il pubblico ufficiale Tinnirello e il corruttore Nicastri, senza potere decisionale, senza aver percepito utilità personale e senza partecipazione alla definizione dell'accordo corruttivo. Inoltre deduceva la violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la valutazione di merito che, sulla base delle dichiarazioni del corruttore Vito Nicastri, delle testimonianze (es. la segretaria Di Liberto, il teste D'Urso) e delle intercettazioni telefoniche, aveva accertato che Causarano aveva ricevuto e consegnato a più riprese somme (100.000 euro materialmente consegnati e accordo per ulteriori 500.000 euro) e aveva svolto un ruolo attivo e di collegamento nell'intesa corruttiva, con un interesse personale nella vicenda. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di merito che negava le attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta del pubblico dipendente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali; disposta la comunicazione prevista dall'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato. La Corte ha applicato il principio che anche chi svolge attività di collegamento o intermediazione può concorrere nel delitto di corruzione se il suo contributo è essenziale o se ha un interesse personale.
art. 318 cod. pen.
Tipicizza la corruzione per l'esercizio della funzione. La Corte ha ritenuto che le condotte di Causarano rientrino nel concorso nel reato ex art. 318, avendo materialmente ricevuto somme, favorito la trattazione privilegiata delle pratiche e partecipato all'accordo corruttivo.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato che il giudice di merito ha discrezionalità nel valutarle e può negarle quando la gravità della condotta del pubblico dipendente costituisce ostativo.
art. 133 cod. pen.
Parametro per l'individuazione della pena: la Corte ha richiamato l'art. 133 come criterio applicabile anche ai fini della valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis), in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione disposta a seguito della sentenza; applicazione formale delle misure di comunicazione della decisione.
Massime di principio
- L'attività di intermediazione tra corruttore e pubblico ufficiale può integrare concorso nella corruzione se l'intermediario svolge un ruolo essenziale, ha interesse personale o partecipa attivamente alla definizione dell'accordo corruttivo; non è sufficiente sostenere una mera funzione esecutiva senza prova contraria.
- Le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie del corruttore, se corroborate da elementi oggettivi (testimonianze, intercettazioni, consegne di denaro), possono costituire base probatoria solida per la condanna del terzo concorrente.
- In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito dei fatti: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto, illogicità manifesta o travisamento delle prove tale da compromettere la tenuta logica della motivazione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere escluso quando la gravità del comportamento, specie di un pubblico dipendente, ne rende inadeguata la concessione.
- La prova di percezione materiale di somme di denaro e di accordi per ulteriori erogazioni (anche se parzialmente realizzate) rafforza l'imputazione di partecipazione all'intesa corruttiva.
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