Sentenza n. 3562/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Nola n. 216/2025 (doc.1), depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5655/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.02.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'Amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo il 12 settembre 2025, il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adempimento, al pagamento delle somme dovute oltre accessori e la nomina di un commissario ad acta, nonché l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione, erano rispettati i termini processuali e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'Amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di fruire tempestivamente del beneficio è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordine e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale relativo al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato verificato anche ai fini dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'Amministrazione, purché il titolo sia stato notificato e siano decorsi i termini previsti per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando il beneficio riconosciuto dal giudicato non è più concretamente fruibile entro il termine originariamente fissato per causa imputabile all'inerzia dell'Amministrazione, l'obbligo di esecuzione si converte nell'erogazione del relativo controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione non può opporre l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa come impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le misure contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con decorrenza operativa subordinata all'eventuale inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
- L'applicazione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete del caso.
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