Cassazione Penale, Ordinanza n. 35116/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 10 aprile 2021, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, con la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p., per avere falsamente dichiarato il possesso dei requisiti reddituali per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 5087/2017. La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione e a 600 euro di multa. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione sull’elemento soggettivo, sostenendo di non essere consapevole della falsità e di essersi limitato a consegnare al precedente difensore l’attestazione ISEE, affidandogli la redazione dell’istanza. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando l’assenza di effettive erogazioni statali, il limitato superamento della soglia reddituale e l’eterogeneità dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, in parte privi di specificità e ripropongono questioni già adeguatamente affrontate dai giudici di merito; inoltre, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Sul dolo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che valorizza l’autodichiarazione recante un reddito imponibile di 5.451,90 euro riferito alla convivente, a fronte di un reddito complessivo accertato dall’Agenzia delle Entrate pari a 14.364 euro, nonché la provenienza dall’imputato delle indicazioni utilizzate e l’avvertimento del difensore circa l’obbligo di dichiarare dati veritieri e le conseguenze della falsità. L’ISEE non determina il reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio; l’errore sulla nozione applicabile è inescusabile, poiché l’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 è richiamato dalla norma incriminatrice. È stato altresì ritenuto giustificato il diniego dell’art. 131-bis c.p., considerati la consistenza del reddito non dichiarato, l’effettiva ammissione al beneficio e la gravità della condotta, commessa dopo gli avvertimenti ricevuti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato ribadito, con specifico riferimento al caso in cui l'imputato aveva dedotto il reddito del nucleo familiare dalla certificazione ISEE, che l'errore sulla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, perché l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 del medesimo decreto e, pertanto, non costituisce legge extrapenale.
La norma incriminatrice richiama la disciplina reddituale dell’art. 76; perciò l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini del patrocinio non è un errore su legge extrapenale e non è scusabile.
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Corretto è il rilievo che, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non può farsi riferimento alle indicazioni reddituali risultanti dall'attestazione ISEE. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE.
Per determinare il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si applica il metodo ISEE: devono essere considerati anche redditi esenti, soggetti a tassazione separata, non dichiarati o derivanti da attività illecite.
art. 131-bis c.p.
La sentenza si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art.133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del fatto, comprendente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 133, primo comma, c.p.
La sentenza si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art.133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
Nel giudizio di particolare tenuità i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. concorrono a una valutazione globale della gravità concreta del fatto e del bisogno di pena.
art. 99, comma 4, c.p.
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 10 aprile 2021, con la quale Pagan Marco è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 99, comma 4, cod. pen., perché dichiarava falsamente di possedere i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 5087/2017, ottenendo l'ammissione, e, considerata la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa.
La recidiva reiterata è stata considerata dai giudici di merito nel determinare la condanna; la Corte di cassazione non ha accolto censure specifiche idonee a incidere su tale statuizione.
art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la determinazione del reddito rilevante non può basarsi sulle risultanze dell’ISEE; devono essere considerati anche redditi esenti, soggetti a tassazione separata, non dichiarati o derivanti da attività illecite.
- L’errore sulla nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato, quando la disciplina che la definisce è richiamata dalla norma incriminatrice, è inescusabile e non costituisce errore su legge extrapenale.
- La prova del dolo nella falsa dichiarazione reddituale può essere desunta, con valutazione complessiva, dalla rilevanza dello scostamento tra reddito dichiarato e accertato, dalla provenienza delle informazioni utilizzate nell’istanza e dagli avvertimenti ricevuti sull’obbligo di veridicità e sulle conseguenze della falsità.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo; il giudice può negarla valorizzando la consistenza del reddito occultato, l’effettivo conseguimento del beneficio e le concrete modalità della condotta.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione probatoria e alla valutazione motivata del giudice di merito una diversa lettura dei fatti; la censura deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
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