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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32422/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Il terzo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa declaratoria di improcedibilità con riferimento al reato di cui all'art. 605 cod. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il secondo motivo censurava l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 133 cod. pen. quanto alla misura della pena. Nel giudizio d'appello l'imputato aveva rinunciato ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità, alla condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 605 cod. pen. e al riconoscimento delle attenuanti generiche, mantenendo soltanto la censura relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi concernenti questioni oggetto di rinuncia, poiché la rinuncia aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sui relativi capi. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla misura della pena, in quanto diretta a ottenere una rivalutazione delle discrezionali valutazioni di merito, non consentita in cassazione in presenza di una motivazione congrua, non arbitraria e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi concernenti l'affermazione di responsabilità, l'improcedibilità del reato di cui all'art. 605 cod. pen. e il riconoscimento delle attenuanti generiche erano stati rinunciati in appello e, pertanto, non potevano essere riproposti per la prima volta in cassazione. La censura relativa alla misura della pena è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta congrua e priva di vizi logici; la Corte d'appello aveva inoltre applicato la disciplina ratione temporis e rideterminato la pena base secondo la corretta cornice edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La censura di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non può essere esaminata quando il relativo motivo di appello sia stato rinunciato e la questione non sia stata oggetto di statuizione della Corte d'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La deduzione di violazioni processuali riferita a un motivo di appello rinunciato è inammissibile in cassazione, non essendovi una decisione della Corte d'appello suscettibile di censura.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Anche le questioni rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., se attinenti a un motivo di appello oggetto di rinuncia, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione in assenza di una statuizione del giudice d'appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La rinuncia al motivo relativo al trattamento sanzionatorio non comprende necessariamente la sola questione della misura della pena: la richiesta di attenuanti generiche costituisce un punto autonomo della decisione e, se rinunciata, non può essere riproposta in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    La valutazione della misura della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, non arbitraria e non illogica.

  • art. 605 cod. pen.

    La questione relativa alla condizione di procedibilità del reato di privazione della libertà personale, se compresa in un motivo d'appello rinunciato, resta coperta dal giudicato e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia parziale e incondizionata ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della decisione sui capi cui quei motivi si riferiscono; le relative questioni non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione, anche quando siano rilevabili d'ufficio, se la sentenza d'appello non contiene una statuizione sul punto.
  • La rinuncia al motivo relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è assorbita dalla conservazione della censura sulla misura della pena, poiché la concessione delle attenuanti e la determinazione della pena sono punti autonomi della decisione, collegati soltanto da un effetto riflesso.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della discrezionalità esercitata dal giudice di merito nella determinazione della pena quando la motivazione sia congrua, non arbitraria e priva di illogicità manifeste.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, mediante la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, solleciti una lettura alternativa delle risultanze e delle valutazioni già compiute dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneSequestro di persona
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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