Cassazione Penale, Sentenza n. 51486/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31/05/2023 che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (per la cessione dell'immobile sito in Milano, via Cilea n. 106) e per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduce un unico motivo: errata valutazione dell'incongruità del prezzo di cessione dell'immobile e mancanza di prova circa la sua conoscenza dello stato di dissesto della società fallita
La decisione
Il difensore ha prodotto il certificato di morte dell'imputato (decesso il 17/07/2023). La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti al ricorrente si sono estinti per morte dell'imputato, in forza degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio stante l'estinzione del reato. Pertanto il giudizio di legittimità si è concluso con l'annullamento della condanna e la declaratoria che non si deve procedere nei confronti di Castagnino per estinzione del reato
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e, conseguentemente, l'impossibilità di procedere ulteriormente nel processo penale nei suoi confronti
art. 129 cod. proc. pen.
Disposizione processuale che disciplina la declaratoria di non doversi procedere per cause estintive come la morte dell'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio delle pronunce non definitivamente esecutive
Massime di principio
- Se l'imputato muore durante il pendente giudizio di legittimità, il giudice della cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando risulti che i reati sono estinti per morte, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.
- La morte dell'imputato deve essere documentata in atti (es. certificato di morte) perché il giudice possa dichiarare l'estinzione del reato e la cessazione del procedimento penale contro di lui
- L'annullamento per morte estintiva interrompe il processo penale nei confronti del deceduto, ma non incide automaticamente su eventuali azioni civili di responsabilità patrimoniale che possono essere intentate contro l'eredità o i soggetti che rispondono patrimonialmente
- I provvedimenti nei confronti di eventuali coimputati restano inalterati: la morte di un imputato non sospende né estingue i procedimenti penali relativi agli altri soggetti imputati
- In presenza di morte dell'imputato, il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento senza rinvio; il giudice verifica la documentazione e pronuncia la declaratoria di non doversi procedere
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