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Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2025 e reiterata in data 2 luglio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un permesso di soggiorno a tempo determinato; nonché per la condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto, nel termine di trenta di giorni, e nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;

Giustizia amministrativa202600173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di rilascio della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro e del conseguente permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia il 3 febbraio 2025 munito di nulla osta e visto d’ingresso, riferiva di avere presentato il 3 marzo 2025 allo Sportello Unico per l’Immigrazione un’istanza finalizzata al rilascio della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro, necessaria per poter chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A fronte dell’istanza e dei successivi solleciti, l’Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro né convocato l’interessato. Il ricorrente deduceva quindi l’illegittimità del silenzio-inadempimento e chiedeva l’ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni, nonché la condanna al rilascio del titolo richiesto e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Ha rilevato che, nel procedimento di primo ingresso per lavoro subordinato, il datore di lavoro e il lavoratore devono recarsi allo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso per lavoro subordinato; in caso di indisponibilità del datore di lavoro, l’istanza per il permesso di soggiorno per attesa occupazione doveva comunque essere definita con un provvedimento espresso. Il termine applicabile è stato individuato in sessanta giorni, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, ma l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento né disposto la convocazione dell’interessato. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., il Collegio ha ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento e adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata invece respinta la richiesta di accertare direttamente la fondatezza della pretesa e di ordinare il rilascio del permesso, poiché tale titolo non costituisce un atto dovuto e residuano adempimenti istruttori e verifiche sui presupposti di legge. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale successiva istanza in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 3-bis, 5-bis e 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico

    La disciplina regola il primo ingresso per lavoro subordinato e individua in sessanta giorni il termine entro il quale il procedimento relativo al permesso di soggiorno deve essere definito con un provvedimento espresso.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il procedimento di ingresso per lavoro subordinato, compresi il nulla osta, la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione

    Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento della fondatezza della pretesa quando il rilascio del titolo richiede valutazioni e ulteriori adempimenti istruttori.

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento relativo a una domanda di permesso di soggiorno entro il termine previsto dalla legge, anche quando l’esito della domanda non sia predeterminato o favorevole all’interessato.
  • L’inerzia dello Sportello Unico per l’Immigrazione su una domanda di permesso di soggiorno, protratta oltre il termine procedimentale e non giustificata da alcun provvedimento o convocazione, integra silenzio-inadempimento e legittima l’ordine giudiziale di provvedere.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, ma può pronunciarsi direttamente sulla fondatezza della pretesa soltanto quando l’attività sia vincolata, non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia dell’amministrazione può essere esaminata dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, a seguito di apposita istanza di parte.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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