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Sentenza

Sentenza n. 15293/2026 - Roma, Sezione 2

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda;

Giustizia amministrativa202512821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione per un colloquio preliminare e di lavorazione della domanda di visto per studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per far dichiarare illegittimo il silenzio dell'Ambasciata sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto per frequentare, nell'anno accademico 2025-2026, l'Università degli Studi del Piemonte. Ha chiesto inoltre l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. La difesa erariale ha dedotto la cessazione della materia del contendere quanto alla convocazione e l'inammissibilità della domanda relativa al provvedimento finale, perché il ricorso era stato proposto prima del decorso del termine di 90 giorni dalla richiesta del 18 agosto 2025. È inoltre emersa d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, poiché i termini utili per il rilascio del visto erano scaduti e l'anno accademico era largamente decorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di convocazione, perché l'Amministrazione aveva convocato la ricorrente presso l'Ambasciata per il 20 dicembre 2025. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa alla definizione del procedimento e all'eventuale rilascio del visto: secondo quanto riconosciuto dalla ricorrente, erano ormai spirati i termini utili per ottenere il visto in vista dell'anno accademico 2025-2026. Il Collegio ha escluso anche un interesse residuo al mero accertamento dell'illegittimità dell'inerzia in funzione risarcitoria, in mancanza di una puntuale segnalazione secondo le forme e i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a., richiamando l'Adunanza plenaria n. 8/2022. Ha inoltre rilevato che la domanda sul provvedimento finale sarebbe stata comunque inammissibile, perché il ricorso del 25 ottobre 2025 era stato proposto prima che decorressero i 90 giorni previsti dall'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999 dalla richiesta del 18 agosto 2025. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    il ricorso ex artt.31-117 cpa è stato proposto (in data 25.10.2025) prima del decorso del termine di 90 giorni dalla richiesta (inoltrata in data 18.8.2025- cfr. all.to n.4 deposito di parte ricorrente del 25.10.2025), che l’art.5, co.8 Dpr n.394/99 assegna alle strutture consolari per il rilascio dei visti

    L'azione contro il silenzio relativa al rilascio del visto è stata proposta prima della scadenza del termine assegnato alle strutture consolari per provvedere.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    l’azione sarebbe comunque inammissibile, come eccepito dalla difesa erariale, dal momento che il ricorso ex artt.31-117 cpa è stato proposto (in data 25.10.2025) prima del decorso del termine di 90 giorni dalla richiesta (inoltrata in data 18.8.2025- cfr. all.to n.4 deposito di parte ricorrente del 25.10.2025), che l’art.5, co.8 Dpr n.394/99 assegna alle strutture consolari per il rilascio dei visti

    Il ricorso contro il silenzio volto a ottenere il rilascio del visto è prematuro se proposto prima del decorso dei 90 giorni assegnati alle strutture consolari per provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiarare: a) la (parziale) cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 cpa, quanto alla domanda relativa alla convocazione della ricorrente;

    La domanda relativa alla convocazione è definita con la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la convocazione richiesta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    dichiarare: b) l’improcedibilità (parziale), per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c del codice del processo amministrativo, quanto alla domanda relativa all’adozione del provvedimento di adozione del visto

    La domanda relativa all'adozione del provvedimento sul visto è improcedibile quando, per il decorso dell'anno accademico e dei termini utili, è venuto meno l'interesse concreto a ottenere il provvedimento.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    non sussiste più nemmeno l’interesse al mero accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, se del caso a fini risarcitori ex art.34 cpa, in mancanza di una puntuale segnalazione a cura di parte ricorrente, nelle forme e nei termini di cui all’art.73, co.1 cpa

    L'interesse al mero accertamento dell'illegittimità dell'inerzia in funzione risarcitoria deve essere puntualmente segnalato nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

  • art. 34 c.p.a.

    non sussiste più nemmeno l’interesse al mero accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, se del caso a fini risarcitori ex art.34 cpa, in mancanza di una puntuale segnalazione a cura di parte ricorrente, nelle forme e nei termini di cui all’art.73, co.1 cpa

    Il mero accertamento dell'illegittimità dell'inerzia anche ai fini risarcitori richiede un interesse attuale, da rappresentare puntualmente nel processo.

Massime di principio

  • La convocazione dell'interessato intervenuta nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda diretta a ottenere quella convocazione.
  • La domanda contro il silenzio diretta a ottenere un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per il decorso del tempo e il venir meno della finalità concreta cui il provvedimento era preordinato, non residua un'utilità attuale conseguibile.
  • L'azione contro il silenzio relativa al rilascio di un visto non può essere proposta prima del decorso del termine di 90 giorni assegnato alle strutture consolari dall'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999.
  • L'interesse al mero accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, anche in funzione risarcitoria, deve essere puntualmente rappresentato nelle forme e nei termini processuali previsti; in difetto, non permane un interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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