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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/823

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia

Normativa europea32018R0823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento chiude senza modifiche il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno dalla Turchia. La Commissione ha ritenuto che la riduzione delle sovvenzioni osservata nel 2016 non fosse duratura, poiché nel 2017 e nel 2018 il sistema turco ha continuato a evolversi con aumenti degli importi e nuove misure di sostegno. Di conseguenza, i dazi compensativi definitivi istituiti nel 2015 restano in vigore.

Chiusura del riesame intermedio parziale delle misure compensative sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, con conferma del mantenimento dei dazi in vigore.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) originarie della Repubblica di Turchia, viva, fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata, nei formati e limiti di peso indicati, classificate ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (con specifici codici TARIC). Riguarda il riesame intermedio parziale delle misure compensative già in vigore ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309; il periodo di inchiesta di riesame va dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017, con analisi retrospettiva anche rispetto al periodo iniziale del 2013 e agli sviluppi del 2016-2018. Non introduce esclusioni soggettive o territoriali ulteriori, ma valuta se la modifica del sistema turco di sovvenzioni abbia inciso in modo duraturo sul livello delle sovvenzioni compensabili.

Chiusura del riesame intermedio parziale delle misure compensative sulle trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 conclude un riesame intermedio parziale avviato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione esamina se la modifica del sistema turco di sovvenzioni alla produzione di trote, intervenuta nel 2016 e poi ulteriormente evoluta nel 2017 e nel 2018, abbia determinato una riduzione duratura delle sovvenzioni tale da giustificare la revisione o la soppressione delle misure compensative. La conclusione è negativa: la riduzione osservata è considerata temporanea e le misure restano in vigore.

Ambito del prodotto e contesto del riesame

Il prodotto interessato è la trota iridea o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), viva, fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata, nei limiti di peso e di presentazione descritti dal regolamento, originaria della Turchia e classificata nei codici NC e TARIC indicati. La Commissione richiama che, nell’inchiesta iniziale, i prodotti originari dell’Unione e quelli originari della Turchia erano stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. Le misure in vigore oggetto di riesame erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309.

Procedimento, parti interessate e campionamento

La domanda di riesame è stata presentata il 13 marzo 2017 dall’associazione degli esportatori dell’Egeo. Dopo aver verificato l’esistenza di elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto il riesame con avviso del 20 luglio 2017. L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017, con ulteriori analisi retrospettive a partire dall’inchiesta iniziale del 2013 per valutare la portata e la durata delle modifiche. Sono stati consultati il richiedente, gli esportatori turchi noti, i produttori dell’Unione, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le autorità turche.

Poiché i produttori esportatori erano numerosi, la Commissione ha fatto ricorso al campionamento ex articolo 27 del regolamento di base. Il campione definitivo comprendeva i gruppi ADA SU, ALIMA, GMS, KLC, Mittos Su Ürünleri e Özpekler, rappresentando circa il 71 % del volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame. Sono stati inviati questionari ai sei operatori campionati e alla Turchia; sono state effettuate verifiche presso il gruppo Alima e presso le autorità turche.

Evoluzione del regime turco di sovvenzioni

Nel periodo iniziale del 2013, la Commissione aveva rilevato che le principali sovvenzioni erano quelle dirette per kg di prodotto, in misura compresa tra il 7 % e il 9,6 %, mentre altre misure avevano un impatto nullo o trascurabile. Nel 2013 il decreto n. 2013/4463 prevedeva sovvenzioni per i produttori muniti di licenza di produzione valida, con importi differenziati per fasce di produzione e per singola licenza: 0,65 TL/kg fino a 250 tonnellate annue, 0,325 TL/kg tra 251 e 500 tonnellate, nessuna sovvenzione oltre 500 tonnellate.

Nel 2016, il decreto n. 2016/8791 e il comunicato n. 2016/33 hanno mantenuto invariati gli importi per kg, ma hanno introdotto l’articolo 4.16, che limita l’ammissibilità delle licenze situate nella stessa area o bacino riconducibili alla medesima persona o impresa. La Commissione osserva tuttavia che l’impatto di tale limite è circoscritto: non riguarda la produzione nelle acque interne, che rappresenta una quota rilevante della produzione totale, e si applica per entità giuridica, consentendo a società collegate di beneficiare separatamente del regime. Nel 2016 è stata inoltre introdotta una sovvenzione per la produzione a sistema chiuso, pari a 0,5 TL/kg, destinata anche ad altre specie ittiche.

Nel 2017 il decreto n. 2017/10465 e il comunicato n. 2017/38 hanno mantenuto l’articolo 4.16 ma hanno aumentato gli importi delle sovvenzioni dirette: 0,75 TL/kg fino a 250 tonnellate e 0,375 TL/kg tra 250 e 500 tonnellate. Sono state inoltre introdotte nuove misure: sovvenzioni per trote di peso superiore a 1 kg, per l’etichettatura del pesce e per le buone prassi di allevamento. La Commissione ritiene che tali misure possano riguardare, direttamente o indirettamente, anche il prodotto in esame, inclusi i quantitativi lavorati e venduti in forma rientrante nella definizione del prodotto.

Valutazione della Commissione sulla portata della modifica del 2016

La Commissione conclude che il limite introdotto dall’articolo 4.16 del decreto del 2016 non ha prodotto una riduzione sostanziale e generalizzata del regime. L’effetto varia in base alla struttura produttiva e societaria dei singoli operatori: alcuni gruppi, come Alima, Mittos e Özpekler, hanno subito effetti limitati o nulli, mentre altri, come GMS e KLC, hanno subito un impatto maggiore. Tuttavia, a livello nazionale, la riduzione del numero di licenze ammissibili non è stata sufficiente a dimostrare una trasformazione significativa del regime.

La Commissione sottolinea inoltre che nel 2017 l’importo complessivo delle sovvenzioni è risalito e che la Turchia ha introdotto ulteriori forme di sostegno. Anche stimando con prudenza gli importi, il totale delle sovvenzioni nel 2017 si collocava in una fascia compresa tra 43 e 48,5 milioni di TL, cioè a un livello vicino o superiore a quello precedente alla modifica. Per il 2018 la Commissione stima che il totale possa raggiungere 56 milioni di TL, anche considerando la nuova sovvenzione contro le malattie del novellame.

Carattere non duraturo delle modifiche

Un punto centrale del regolamento è il giudizio sul carattere temporaneo delle modifiche. La Commissione osserva che il sistema turco è oggetto di riesame annuale e che i decreti successivi hanno modificato importi, condizioni e nuovi tipi di sostegno. Ciò impedisce di qualificare la riduzione del 2016 come modifica duratura. La Commissione respinge anche gli argomenti delle parti interessate secondo cui alcune nuove misure non dovrebbero essere considerate perché non ancora utilizzate, perché costose o perché riferite ad altre specie; secondo l’istituzione, tali elementi non escludono la rilevanza normativa delle misure ai fini della valutazione complessiva.

Conclusione e effetti dispositivi

In base all’insieme delle risultanze, la Commissione chiude il riesame intermedio parziale senza modificare il livello delle misure compensative in vigore. Resta quindi confermato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del riesame e base giuridica

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare dell’articolo 19, paragrafo 4, e conclude un riesame intermedio parziale delle misure compensative sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia.

Prodotto interessato

Il prodotto oggetto del riesame è la trota iridea o arcobaleno, viva fino a 1,2 kg, oppure fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata nei formati descritti dal regolamento; restano esclusi, per la definizione del prodotto, i pesci interi di peso pari o superiore a 1,2 kg, mentre i filetti e gli altri formati restano compresi entro i limiti indicati.

Valutazione delle sovvenzioni turche

La Commissione analizza le sovvenzioni dirette alla produzione di trote concesse nel 2016 e nel 2017, nonché l’evoluzione complessiva delle sovvenzioni dal 2013. Rileva che nel 2016 il decreto n. 2016/8791 ha modificato i criteri di ammissibilità (articolo 4.16) e introdotto una nuova sovvenzione per la produzione a sistema chiuso; nel 2017 il decreto n. 2017/10465 ha mantenuto tali criteri e aumentato gli importi delle sovvenzioni dirette, introducendo inoltre nuove misure (trote sopra 1 kg, etichettatura del pesce, buone prassi di allevamento).

Campionamento e attività istruttoria

Dato l’elevato numero di esportatori, la Commissione ha ricorso al campionamento ex articolo 27 del regolamento di base. Il campione definitivo comprende sei gruppi/produttori esportatori ed è stato ritenuto rappresentativo di circa il 71 % del volume delle importazioni oggetto del riesame. Sono stati inviati questionari, effettuate verifiche presso un gruppo campionato e presso le autorità turche, e svolte audizioni con le parti interessate.

Esito sull’andamento delle sovvenzioni

La Commissione conclude che la diminuzione delle sovvenzioni nel 2016 è stata temporanea: nel 2017 gli importi delle sovvenzioni sono tornati a crescere e nel 2018 si prevedevano ulteriori aumenti e una nuova sovvenzione per la lotta alle malattie del novellame. La riduzione del 2016 non è quindi considerata di carattere duraturo.

Chiusura del riesame e mantenimento delle misure

La domanda di riesame intermedio parziale è ritenuta infondata. Il regolamento chiude il riesame senza modifica del livello delle misure compensative in vigore e conferma il mantenimento dei dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativisovvenzioniacquacolturacommercio internazionale

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