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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/814

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/814 del Consiglio, del 1° giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32018R0814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della RPDC ai sensi del regolamento (UE) 2017/1509. La modifica recepisce un aggiornamento deciso il 23 maggio 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito con la risoluzione 1718 (2006). In concreto, viene sostituita una voce dell’allegato XIII relativa a un soggetto individuato come armatore e gestore commerciale di una nave coinvolta in attività connesse al commercio di carbone con la RPDC.

Modifica dell'elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), limitatamente all'aggiornamento dell'allegato XIII relativo alle persone giuridiche, entità e organismi elencati. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'intervento riguarda specificamente la sostituzione di una voce nell'elenco sanzionatorio, senza introdurre un regime generale nuovo o ulteriori categorie di soggetti.

Modifica delle misure restrittive contro la RPDC

Il regolamento di esecuzione interviene nel quadro del regolamento (UE) 2017/1509, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La finalità dell’atto è aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive, in coerenza con una modifica disposta il 23 maggio 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006).

Base normativa e motivo dell’aggiornamento

Il Consiglio adotta il regolamento richiamando l’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509. Dai considerando emerge che, a seguito della variazione dell’iscrizione in elenco da parte del comitato UNSC, si rende necessario adeguare di conseguenza l’allegato XIII del regolamento quadro sulle sanzioni contro la RPDC.

Contenuto della modifica

L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione della voce 74 dell’allegato XIII, sezione "b) Persone giuridiche, entità e organismi".

  • Il soggetto indicato è "WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT".
  • L’indirizzo riportato è 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina.
  • La data associata alla voce è 30 marzo 2018.
  • La motivazione dell’inserimento è il ruolo di armatore e gestore commerciale della nave XIN GUANG HAI, che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 ed era prevista a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, senza però esservi giunta.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime autonomo, ma opera come atto di aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) 2017/1509.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce n. 74 sotto il titolo "b) Persone giuridiche, entità e organismi".

Contenuto della nuova iscrizione in elenco

La voce sostitutiva identifica "WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT" con indirizzo in 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina. La data associata alla voce è il 30.3.2018 e la motivazione indicata è che il soggetto è armatore e gestore commerciale della nave XIN GUANG HAI, che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 ed era prevista in arrivo a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, senza però avervi fatto giunta.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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