Regolamento (UE) 2018/814
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/814 del Consiglio, del 1° giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della RPDC ai sensi del regolamento (UE) 2017/1509. La modifica recepisce un aggiornamento deciso il 23 maggio 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito con la risoluzione 1718 (2006). In concreto, viene sostituita una voce dell’allegato XIII relativa a un soggetto individuato come armatore e gestore commerciale di una nave coinvolta in attività connesse al commercio di carbone con la RPDC.
Modifica dell'elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), limitatamente all'aggiornamento dell'allegato XIII relativo alle persone giuridiche, entità e organismi elencati. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'intervento riguarda specificamente la sostituzione di una voce nell'elenco sanzionatorio, senza introdurre un regime generale nuovo o ulteriori categorie di soggetti.
Modifica delle misure restrittive contro la RPDC
Il regolamento di esecuzione interviene nel quadro del regolamento (UE) 2017/1509, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La finalità dell’atto è aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive, in coerenza con una modifica disposta il 23 maggio 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006).
Base normativa e motivo dell’aggiornamento
Il Consiglio adotta il regolamento richiamando l’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509. Dai considerando emerge che, a seguito della variazione dell’iscrizione in elenco da parte del comitato UNSC, si rende necessario adeguare di conseguenza l’allegato XIII del regolamento quadro sulle sanzioni contro la RPDC.
Contenuto della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione della voce 74 dell’allegato XIII, sezione "b) Persone giuridiche, entità e organismi".
- Il soggetto indicato è "WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT".
- L’indirizzo riportato è 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina.
- La data associata alla voce è 30 marzo 2018.
- La motivazione dell’inserimento è il ruolo di armatore e gestore commerciale della nave XIN GUANG HAI, che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 ed era prevista a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, senza però esservi giunta.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime autonomo, ma opera come atto di aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) 2017/1509.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce n. 74 sotto il titolo "b) Persone giuridiche, entità e organismi".
Contenuto della nuova iscrizione in elenco
La voce sostitutiva identifica "WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT" con indirizzo in 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina. La data associata alla voce è il 30.3.2018 e la motivazione indicata è che il soggetto è armatore e gestore commerciale della nave XIN GUANG HAI, che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 ed era prevista in arrivo a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, senza però avervi fatto giunta.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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