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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/832

Regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) di diversi pesticidi in una vasta gamma di prodotti agricoli e di origine animale, recependo pareri EFSA, alcuni CXL del Codex e specifiche domande di modifica presentate dagli operatori o dagli Stati membri. In alcuni casi introduce LMR provvisori, in particolare per cyantraniliprole e mepiquat, con scadenze temporali determinate. Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprime dalla parte pertinente dell’allegato V la colonna relativa alla propargite.

Modifica i livelli massimi di residui di diversi antiparassitari in numerosi prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli operatori della filiera alimentare e mangimistica interessati dai residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina nei prodotti vegetali e animali elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. L’effetto territoriale è quello generale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE; alcune soglie sono fissate in via provvisoria fino al 30 giugno 2021 o al 31 dicembre 2018, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui per diversi antiparassitari

Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e V per numerose sostanze attive e per una pluralità di matrici alimentari e mangimistiche. La finalità dichiarata è allineare la disciplina UE ai pareri scientifici dell’EFSA, ai limiti del Codex Alimentarius e alle esigenze legate ad autorizzazioni fitosanitarie ordinarie, import tolerance e autorizzazioni di emergenza.

Ambito della modifica e fonti considerate

Il provvedimento riguarda cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina. Il legislatore tiene conto: dei CXL del Codex per il fenamidone; delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005; delle autorizzazioni di emergenza notificate dal Regno Unito e dalla Grecia ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009; nonché dei pareri motivati EFSA, che valutano la sicurezza per i consumatori.

Modifiche sostanziali agli allegati

L’allegato II è sostituito per le colonne relative alle sostanze già ivi presenti e per il fenamidone, con inserimento di diversi LMR specifici per colture come agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi a foglia, legumi, cereali, tè, spezie e prodotti di origine animale. L’allegato III, parte A, è aggiornato per difenoconazolo, flubendiamide, fluopicolide e fosetil-Al, con valori dedicati a numerose colture e prodotti animali. L’allegato V viene invece depurato della colonna relativa alla propargite.

LMR provvisori e scadenze temporali

Per il cyantraniliprole su more di rovo, lamponi e porri e per il mepiquat sui semi di cotone sono fissati LMR provvisori. In entrambi i casi il limite provvisorio è valido fino al 30 giugno 2021; dal 1° luglio 2021 si applicano i valori sostitutivi indicati nell’allegato, salvo ulteriore modifica normativa. Un ulteriore LMR provvisorio riguarda il mepiquat nei funghi coltivati, con validità fino al 31 dicembre 2018 e passaggio al valore di 0,02 mg/kg dal 1° gennaio 2019, in ragione del rischio di contaminazione crociata.

Valutazione del rischio e condizioni particolari

L’EFSA conclude, per la maggior parte delle domande, che i residui risultano compatibili con la sicurezza dei consumatori, sia nel lungo periodo sia per esposizione acuta. In alcuni casi segnala tuttavia dati mancanti o incertezze tecniche (metodi di analisi, stabilità all’immagazzinamento, sperimentazioni sui residui, metabolismo del bestiame, studi sull’alimentazione animale), rinviando il riesame dei valori alla possibile integrazione documentale entro date precise. Per alcune combinazioni, come il cavolo riccio con deltametrina, il regolamento adotta comunque un LMR specifico in ragione del limitato contributo del prodotto all’esposizione alimentare complessiva.

Profili pratici per gli operatori

Per imprese agricole, importatori, trasformatori e distributori, il regolamento comporta la necessità di verificare i nuovi limiti applicabili per coltura, sostanza e, nei casi pertinenti, per origine del prodotto. Particolare attenzione va riservata alle tolleranze all’importazione, ai LMR provvisori con data di scadenza e alle definizioni del residuo, che in alcuni casi includono metaboliti o somme di sostanze e sali. Le imprese che operano con prodotti per i quali l’EFSA ha richiesto dati integrativi devono considerare che il quadro può essere nuovamente rivisto al termine dei periodi indicati nel testo normativo.

Entrata in vigore

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II, III e V

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Sono interessate numerose sostanze attive: nell’allegato II sono aggiornati i valori per cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, fenamidone, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina; nell’allegato III, parte A, quelli per difenoconazolo, flubendiamide, fluopicolide e fosetil-Al; nell’allegato V è soppressa la colonna relativa alla propargite.

Recepimento dei CXL del Codex per fenamidone

Il regolamento tiene conto dei limiti massimi di residui del Codex adottati l’11 luglio 2015 per il fenamidone. I CXL non oggetto di riserva UE sono incorporati come LMR, salvo che riguardino prodotti non compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 o siano inferiori agli LMR già vigenti. Restano esclusi i CXL per cavoli a infiorescenza e ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee, sui quali l’Unione aveva formulato riserva.

Domande di modifica su colture specifiche e nuovi LMR

Sono accolte numerose richieste presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005 per specifici usi fitosanitari, tra cui cimoxanil nei fagioli senza baccello, deltametrina nel cavolo riccio, difenoconazolo in varie brassicacee, bietole, rucola, cicoria Witloof e rabarbaro, fluopicolide nelle bietole, folpet in mele e pere, fosetil in pomacee, pesche e patate, mandestrobin in albicocche, ciliegie, pesche e prugne, metazaclor nel cavolo cinese, propamocarb nelle bietole, pirimetanil nelle cucurbitacee con buccia commestibile, sulfoxaflor in foglie di vite e carciofi, triflossistrobina in varie colture.

Tolleranze all’importazione

Sono fissati o adeguati LMR per usi autorizzati in paesi terzi, al fine di evitare ostacoli commerciali all’importazione: flubendiamide su albicocche, pesche, prugne e soia negli Stati Uniti; fosfonato di disodio sulla frutta a guscio negli Stati Uniti; propargite su arance in Brasile e tè in India. Il regolamento riconosce che gli usi nei paesi di esportazione possono determinare residui superiori ai limiti UE vigenti.

Autorizzazioni d’emergenza e LMR provvisori

In base all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il Regno Unito e la Grecia hanno notificato autorizzazioni di emergenza che giustificano LMR provvisori: cyantraniliprole su more di rovo, lamponi e porri, e mepiquat sul cotone. Per cyantraniliprole il LMR provvisorio è valido fino al 30 giugno 2021, con applicazione del valore di 0,01 mg/kg dal 1° luglio 2021 salvo modifica; per mepiquat sui semi di cotone il LMR è provvisorio fino al 30 giugno 2021, con passaggio al valore di 0,05 mg/kg dal 1° luglio 2021.

Valutazione scientifica dell’EFSA

Le modifiche sono fondate sui pareri motivati dell’EFSA, che ha valutato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. In generale l’Autorità ha concluso che i dati erano sufficienti e che l’esposizione cronica e acuta non comporta superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Per alcune colture l’EFSA segnala incertezze o carenze informative, condizionando il riesame dei relativi LMR all’eventuale presentazione di dati entro date specifiche.

Casi con incertezze e dati mancanti

Per talune combinazioni sostanza/prodotto la Commissione terrà conto di ulteriori dati se presentati entro termini prefissati, altrimenti della loro mancanza. Tra i termini indicati figurano, tra gli altri, il 6 febbraio 2018, il 14 marzo 2017, il 22 marzo 2016, il 29 giugno 2018, il 5 febbraio 2016, il 23 luglio 2017, il 18 ottobre 2018 e l’8 ottobre 2018, a seconda della sostanza e della coltura. In particolare, per la deltametrina sul cavolo riccio l’EFSA segnala incertezze non standard, ma viene comunque fissato un LMR di 0,15 mg/kg per il ridotto contributo del prodotto all’esposizione complessiva.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturaimportazionisalute pubblica

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