Regolamento (UE) 2018/815
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di ulteriori sei mesi, fino al 15 dicembre 2018, i periodi transitori previsti per il trattamento prudenziale delle esposizioni degli enti verso controparti centrali di paesi terzi. La misura evita un aumento immediato dei requisiti di fondi propri in pendenza delle procedure di riconoscimento delle CCP non ancora concluse. Il provvedimento si innesta sul quadro dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 e conferma la continuità di un regime transitorio già prorogato in precedenza.
Proroga di sei mesi dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali, fino al 15 dicembre 2018.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento stabiliti nell'Unione, nonché alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione, con riferimento alle esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi. Incide anche sulle CCP di paesi terzi oggetto delle procedure di riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e sugli obblighi informativi previsti dall'articolo 89, paragrafo 5 bis, di tale regolamento. La proroga riguarda i periodi transitori già estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241.
Proroga dei periodi transitori per le esposizioni verso controparti centrali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione interviene nel quadro prudenziale applicabile alle esposizioni degli enti verso controparti centrali di paesi terzi. La finalità dichiarata è evitare discontinuità di mercato e un incremento non necessario dei requisiti di fondi propri mentre sono ancora pendenti le procedure di riconoscimento di alcune CCP estere.
Contesto normativo e ragioni della misura
Il provvedimento si fonda sull'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio relativo ai requisiti di fondi propri. I considerando spiegano che tale regime transitorio è collegato anche all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, che impone a talune CCP di paesi terzi obblighi informativi limitati nel tempo in merito al margine iniziale ricevuto dai partecipanti diretti.
La Commissione osserva che, nonostante il riconoscimento di 32 CCP di paesi terzi da parte dell'ESMA, altre CCP restano ancora in attesa di riconoscimento e la procedura non sarà conclusa entro il 15 giugno 2018. Senza proroga, gli enti dell'Unione e le loro filiazioni extra-UE esposte verso tali CCP avrebbero dovuto aumentare sensibilmente i fondi propri, con possibili effetti dirompenti sulla partecipazione alle camere di compensazione e sulla prestazione di servizi di compensazione ai clienti.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione, nonché le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione, limitatamente alle esposizioni verso CCP di paesi terzi. Rilevano inoltre le CCP di paesi terzi interessate dal procedimento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e gli obblighi transitori connessi all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 dispone la proroga di ulteriori sei mesi dei periodi transitori di quindici mesi già previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dal regolamento (UE) n. 648/2012, come da ultimo estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241. La nuova data di scadenza è fissata al 15 dicembre 2018.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Proroga dei periodi transitori
L'articolo 1 proroga di ulteriori sei mesi i periodi di quindici mesi previsti dall'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, come già prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241. La nuova scadenza è fissata al 15 dicembre 2018.
Finalità prudenziale e continuità del regime transitorio
I considerando chiariscono che la proroga serve a evitare perturbazioni dei mercati finanziari e a prevenire incrementi significativi dei requisiti di fondi propri per esposizioni verso CCP di paesi terzi ancora in attesa di riconoscimento. La proroga è coerente con la necessità di consentire agli enti dell'Unione di continuare a utilizzare CCP che forniscono servizi di compensazione efficienti e accessibili senza subire effetti prudenziali penalizzanti.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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