Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/831

Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, che contiene l’elenco delle sostanze autorizzate per i materiali plastici destinati al contatto con alimenti. Sulla base di nuovi pareri scientifici dell’EFSA, riduce il limite di migrazione specifica del perclorato, aumenta quello di una sostanza fosforosa, e inserisce due nuove sostanze con condizioni d’uso molto precise. È inoltre previsto un periodo transitorio per i prodotti già conformi alla disciplina precedente.

Modifica dell'elenco UE delle sostanze autorizzate per materiali e oggetti di materia plastica a contatto con alimenti, con aggiornamento di limiti di migrazione e condizioni d'uso per alcune sostanze.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 10/2011. Incide sugli operatori che fabbricano, importano o immettono sul mercato tali materiali, in particolare quando utilizzano le sostanze MCA n. 822, 974, 1066 e 1068. Non disciplina in generale tutti i materiali a contatto con alimenti, ma solo la componente plastica e le specifiche sostanze aggiunte all’allegato I del regolamento 10/2011. Prevede un regime transitorio per i materiali conformi alla versione previgente, immettibili sul mercato fino al 26 giugno 2019 e commercializzabili fino ad esaurimento scorte.

Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018

Il regolamento interviene sul quadro UE dei materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti, aggiornando l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. La revisione è motivata dai più recenti pareri scientifici dell’EFSA su alcune sostanze autorizzate o da autorizzare, con l’obiettivo di adeguare i limiti di migrazione e le condizioni d’impiego al livello di tutela della salute richiesto dal regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti.

Finalità e base normativa

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare le disposizioni che la abilitano a stabilire misure specifiche per i materiali a contatto con alimenti. Il regolamento si inserisce quindi nel sistema armonizzato europeo per i materiali plastici, mediante l’aggiornamento dell’elenco positivo delle sostanze autorizzate contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

Aggiornamenti scientifici e razionale delle modifiche

Il provvedimento si fonda su nuovi pareri scientifici dell’EFSA relativi a sostanze già autorizzate o di nuova inclusione. In particolare, la Commissione evidenzia che le nuove conclusioni scientifiche impongono:

  • una maggiore restrizione per il perclorato, in ragione della rivalutazione dell’esposizione alimentare e della dose giornaliera tollerabile;
  • un ampliamento del margine autorizzatorio per una sostanza fosforosa, ritenuta sicura alle nuove condizioni;
  • l’inserimento di nuove sostanze con impieghi circoscritti e limiti di migrazione/residui tecnicamente definiti.

Modifiche alle sostanze già autorizzate

Per la sostanza MCA n. 822, identificata come "acido perclorico, sali" (perclorato), il regolamento riduce il limite di migrazione specifica da 0,05 mg/kg a 0,002 mg/kg. La modifica è espressamente collegata alla necessità di contenere l’esposizione derivante dai materiali plastici, tenendo conto della nuova DGT pari a 0,3 μg/kg di peso corporeo al giorno e dell’attribuzione convenzionale del 10% della DGT alle sostanze provenienti da materiali a contatto con alimenti.

Per la sostanza MCA n. 974, acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile, il limite di migrazione specifica viene innalzato da 5 mg/kg a 10 mg/kg di prodotto alimentare. L’allegato precisa che il limite va inteso come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza, del 4-tert-amilfenolo e del 2,4-di-tert-amilfenolo; inoltre, la migrazione di 2,4-di-tert-amilfenolo non deve superare 1 mg/kg di prodotto alimentare.

Nuove sostanze inserite nell’elenco dell’Unione

Il regolamento aggiunge la sostanza MCA n. 1066, 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile, autorizzandone l’uso soltanto come comonomero per fabbricare uno strato di poliestere non destinato al contatto diretto con gli alimenti all’interno di materiali plastici multistrato. L’uso è limitato ai materiali destinati al contatto esclusivamente con alimenti cui sono attribuiti i simulanti A, B, C e/o D1 dell’allegato III, tabella 2, del regolamento 10/2011. Il limite di migrazione specifica è fissato a 0,05 mg/kg e si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri ciclici e aciclici.

Viene inoltre inserita la sostanza MCA n. 1068, [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano, da utilizzare soltanto come componente di agenti plastificanti per l’apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro. Il testo individua in modo espresso i polimeri interessati: PET, PC, PBT, poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo. Per questa sostanza e per i suoi prodotti di reazione valgono limiti molto severi di non rilevabilità nelle fibre di vetro trattate: non oltre 0,01 mg/kg per la sostanza e non oltre 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione indicati.

Regime transitorio, efficacia ed applicazione

Per evitare effetti immediati su materiali già prodotti o immessi sul mercato, l’articolo 2 consente che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione precedente possano essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento 10/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di modifica.

Riduzione del limite di migrazione per il perclorato

Per la sostanza MCA n. 822, "acido perclorico, sali" (perclorato), il limite di migrazione specifica è ridotto da 0,05 mg/kg a 0,002 mg/kg. Il nuovo valore è motivato dalla rivalutazione EFSA della dose giornaliera tollerabile e dall’esigenza di limitare l’esposizione derivante dai materiali plastici a contatto con alimenti.

Aumento del limite di migrazione per la sostanza MCA n. 974

Per la sostanza MCA n. 974, acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile, il limite di migrazione specifica è aumentato da 5 mg/kg a 10 mg/kg di prodotto alimentare. Restano ferme le ulteriori restrizioni indicate nell’allegato, inclusa la precisazione che il limite è espresso come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza, 4-tert-amilfenolo e 2,4-di-tert-amilfenolo, con migrazione di 2,4-di-tert-amilfenolo non superiore a 1 mg/kg di prodotto alimentare.

Introduzione della sostanza MCA n. 1066

Viene aggiunta la sostanza 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile (MCA n. 1066, CAS 23985-75-3), autorizzata unicamente come comonomero per fabbricare uno strato di poliestere non destinato al contatto con alimenti in un materiale plastico multistrato destinato solo agli alimenti ai quali sono assegnati i simulanti A, B, C e/o D1 dell’allegato III, tabella 2, del regolamento 10/2011. Il limite di migrazione specifica è 0,05 mg/kg e riguarda la migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri ciclici e aciclici.

Introduzione della sostanza MCA n. 1068

Viene aggiunta la sostanza [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano (MCA n. 1068, CAS 2530-83-8), utilizzabile unicamente come componente di agenti plastificanti per l’apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro, tra cui PET, PC, PBT, poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza superiori a 0,01 mg/kg e superiori a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione indicati.

Regime transitorio e commercializzazione delle scorte

L’articolo 2 consente l’immissione sul mercato, fino al 26 giugno 2019, dei materiali e oggetti plastici conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione precedente all’entrata in vigore del regolamento, con possibilità di permanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentichimica dei materiali plasticitutela della salute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.