Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio su oltre 13.000 articoli in pelle riportanti la dicitura "The Tote Bag". La difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), sostenendo che non vi siano elementi ulteriori rispetto al giudizio della Guardia di Finanza sulla contraffazione e che manchi prova di una "privativa valida" che attesti l'esclusività dei modelli; ha inoltre richiamato precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 12365 del 19/12/2024, Platone) a sostegno della propria tesi. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondato. Ha ritenuto che il sequestro probatorio assolve la funzione preliminare di consentire al PM accertamenti per verificare gli elementi idonei a configurare l'ipotesi investigativa e a prevenire la dispersione della prova; pertanto non è sede per valutazioni di merito sulla corrispondenza dei prodotti ai modelli o marchi (nel caso sospettati contraffatti, es. "The Tote Bag" del marchio Marc Jacobs). L'ordinanza impugnata è stata ritenuta motivata in relazione al fumus e al periculum, con richiamo agli elementi indicativi di possibile falsificazione (dicitura rilevata nel materiale fotografico e valutazioni della Polizia Giudiziaria). La Corte ha inoltre escluso che la mancata giustificazione dell'origine lecita della merce comporti un'inversione dell'onere della prova. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, determinato in via equitativa e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale citata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Indica il vizio dedotto in Cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato rispetto alla conferma del sequestro probatorio.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e segg., cod. proc. pen.
Norme procedurali che disciplinano la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale. La Corte ha proceduto in camera di consiglio secondo tali disposizioni.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzato per imporre alla ricorrente il pagamento della somma determinata in via equitativa a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata per affermare che, in assenza di elementi che dimostrino la mala fede o colpa nella presentazione del ricorso, l'onere pecuniario può essere determinato equitativamente; la Corte l'ha utilizzata per giustificare la misura equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio ha funzione preliminare: in questa fase il giudice verifica solo le condizioni formali (fumus del reato e periculum in mora) per preservare la prova, non compie valutazioni di merito sulla contraffazione.
- Per impugnare con successo la conferma di un sequestro probatorio è necessario offrire argomentazioni concrete e specifiche che dimostrino l'assenza di fumus o periculum; generalità e richiamo a precedenti non omologhi sono insufficienti.
- La mancata dimostrazione da parte dell'interessato dell'origine lecita della merce non equivale automaticamente a inversione dell'onere della prova, ma può costituire un elemento valutabile nel quadro indiziario complessivo.
- Sentenze pronunciate al termine del giudizio di merito non sono comparabili con provvedimenti adottati nella fase investigativa: argomentazioni tratte da decisioni di merito complete non valgono a disapplicare la necessità di conservare la prova durante le indagini.
- Le impugnazioni ritenute manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e, in base all'art. 616 c.p.p. e alla valutazione costituzionale, anche un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
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